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Ordinanza

Ordinanza n. 407/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento dell’amministrazione rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Venezia, Sezione Lavoro, e necessità di sostituzione del commissario ad acta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 445/2023 della Corte d’Appello di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al computo integrale, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata nel servizio di ruolo prestato nella scuola primaria prima del passaggio alla scuola secondaria di secondo grado. Il TAR Veneto aveva già ordinato, con sentenza n. 2441/2025, l’esecuzione del giudicato da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Poiché il commissario ad acta precedentemente nominato ha rinunciato all’incarico, indicando quale struttura competente la Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, si è resa necessaria la sua sostituzione.

La decisione

Il TAR Veneto ha disposto la sostituzione del commissario ad acta precedentemente nominato, designando il Direttore della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ministero. Il commissario deve provvedere, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, all’esecuzione del giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. La pronuncia non riesamina il contenuto del diritto riconosciuto dalla sentenza della Corte d’Appello, ma adotta una misura organizzativa e sostitutiva necessaria per assicurare l’attuazione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta nominato per dare esecuzione al giudicato rinuncia all’incarico, il giudice può procedere alla sua sostituzione individuando il responsabile della struttura amministrativa competente, anche prevedendo la facoltà di delega a dirigenti o funzionari della stessa amministrazione.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di provvedere in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, entro un termine fissato dal giudice decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento di nomina o sostituzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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