Ordinanza n. 296/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 275/25, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c., emesso in data 7/3/2025 dal Giudice di Pace di Avellino;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ingiuntivo non opposto, del quale è stata chiesta l'ottemperanza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 275/25, emesso dal Giudice di Pace di Avellino il 7 marzo 2025, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c. e notificato al Comune nella stessa data. Il decreto ingiungeva il pagamento di euro 3.523,22, oltre interessi legali e spese processuali. Il ricorrente ha dedotto che il decreto non era stato opposto e che, pertanto, si sarebbe formato il giudicato utile ai fini dell'ottemperanza. Il TAR ha rilevato, tuttavia, che agli atti non era stato prodotto il decreto di esecutorietà previsto dall'art. 647 c.p.c., né tale decreto risultava menzionato nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al ricorrente di integrare la documentazione mediante produzione del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 17 novembre 2026. Il Collegio ha ritenuto che il decreto ingiuntivo non opposto acquisti efficacia di giudicato formale e sostanziale soltanto con il provvedimento del giudice che ne dichiara l'esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., e non per il solo decorso del termine per proporre opposizione. Tale verifica è distinta dall'attività del cancelliere e costituisce un'attività giurisdizionale di controllo della notificazione e del contraddittorio. Il decreto di esecutorietà è inoltre necessario per individuare il momento iniziale del termine decennale di prescrizione dell'azione di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. Non è stata quindi adottata una decisione definitiva sulla domanda di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 642 c.p.c.
L'immediata esecutività del decreto ingiuntivo non sostituisce, ai fini della formazione del giudicato, il decreto di esecutorietà previsto dall'art. 647 c.p.c.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo quando il giudice ne dichiara l'esecutorietà, previa verifica della notificazione e del contraddittorio.
art. 114 c.p.a.
si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza
Per l'azione di ottemperanza relativa a un decreto ingiuntivo, il termine decennale decorre dal deposito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., che coincide con il momento di formazione del giudicato.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale soltanto con il provvedimento del giudice che ne dichiara l'esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; il mero decorso del termine per proporre opposizione non è sufficiente.
- Ai fini dell'azione di ottemperanza, la parte che invoca un decreto ingiuntivo non opposto deve produrre il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., quale prova della formazione del giudicato.
- Il termine decennale di prescrizione dell'azione di ottemperanza ex art. 114 c.p.a., quando il titolo è costituito da un decreto ingiuntivo, decorre dal deposito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
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