Cassazione Civile, Ordinanza n. 05036/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che un dipendente di una regione aveva partecipato a un concorso interno per l'accesso a una qualifica superiore, era stato ammesso con riserva e aveva poi stipulato il contratto individuale di lavoro solo dopo l'esito favorevole del giudizio amministrativo. Nell'atto di inquadramento la regione aveva riconosciuto una decorrenza giuridica retrodatata al 1 giugno 1999, ma aveva attribuito gli effetti economici solo dal 1 marzo 2005, data della stipula del contratto. Il lavoratore ha chiesto le differenze retributive sostenendo che la retrodatazione giuridica dovesse implicare anche la retrodatazione economica, perché la formula del contratto e gli atti amministrativi richiamati avrebbero dimostrato che egli aveva già svolto le mansioni corrispondenti alla qualifica superiore fin dalla data retrodatata; ha inoltre dedotto l'omesso esame di documenti e l'erronea applicazione della disciplina di sanatoria delle procedure di reclutamento dichiarate incostituzionali, assumendo che la norma del 2012 potesse valere anche per la sua posizione. La regione ha resistito sostenendo che la retrodatazione giuridica era una fictio iuris non estensibile agli effetti economici e che la sanatoria riguardava solo procedure di reclutamento, non progressioni interne riservate agli interni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, richiamando un orientamento già consolidato e in particolare precedenti recenti relativi a controversie analoghe. Secondo la Corte, la censura sulla violazione dei canoni ermeneutici non coglieva la ratio della decisione impugnata, perché il ricorrente assumeva lo svolgimento di mansioni superiori fin dal 1999 mentre la sentenza di merito aveva accertato che tali mansioni e il maggiore rilievo funzionale decorrevano solo dal marzo 2005. Inoltre, i fatti invocati come decisivi non risultavano adeguatamente riportati e localizzati negli atti processuali, con conseguente inidoneità delle censure di novità e difetto di autosufficienza. La Corte ha poi escluso l'applicabilità alla vicenda dell'art. 11, comma 6-sexies, del d.l. n. 216/2011 conv. in l. n. 14/2012, rilevando che la norma riguarda procedure di reclutamento divenute illegittime, mentre qui si trattava di una progressione interna e non di una procedura concorsuale di reclutamento in senso proprio. Ne è derivato che la retrodatazione giuridica dell'inquadramento non poteva produrre retroattivamente effetti economici, i quali spettano solo dal momento in cui il dipendente abbia effettivamente conseguito e svolto le mansioni corrispondenti alla nuova posizione. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro per censurare l'interpretazione del contratto individuale di lavoro; la Corte ha però ritenuto che la censura non scalfisse l'accertamento di merito e che il testo contrattuale non fosse univoco nel senso sostenuto dal ricorrente
richiamato insieme agli artt. 1362 ss. c.c. come criterio ermeneutico del contratto; la Corte ha escluso che il contratto imponesse la lettura prospettata dal ricorrente
invocato dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione del contratto individuale di lavoro; la Corte ha reputato la censura infondata
art. 5 CCNL di comparto
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa di riconoscimento economico retroattivo; la Corte non ne ha ricavato un effetto diverso da quello affermato dalla sentenza impugnata
art. 11, comma 6-sexies, d.l. n. 216/2011 conv. in l. n. 14/2012
la Corte ha interpretato la norma come riferita alle procedure di reclutamento divenute illegittime e non alle progressioni interne; la sanatoria non consente di attribuire effetti economici retroattivi in assenza di effettivo svolgimento delle mansioni superiori
art. 45, comma 12, d.lgs. n. 80/1998
richiamato in combinato con la disposizione del 2012 per chiarire che essa concerne le procedure di reclutamento, non le progressioni interne
evocato dalla Corte come eventuale corretta sede di censura per le doglianze fattuali, ma non utilmente invocato nel caso concreto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La retrodatazione della decorrenza giuridica di un inquadramento, quando operi come fictio iuris per effetti di salvaguardia, non comporta automaticamente la retroattività degli effetti economici, che spettano solo dal momento in cui il dipendente abbia effettivamente svolto le mansioni corrispondenti alla nuova posizione.
- Le norme di sanatoria delle procedure di reclutamento dichiarate illegittime non si estendono alle progressioni verticali o orizzontali interne, quando queste non integrino una procedura di reclutamento in senso proprio.
- In cassazione, le censure che introducono fatti nuovi o che contestano l'accertamento fattuale del giudice di merito sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente dove e quando tali fatti siano stati dedotti nei precedenti gradi di giudizio.
- L'interpretazione del contratto individuale non può essere sovvertita in cassazione quando la clausola sia plausibilmente interpretabile in più sensi e la tesi del ricorrente si fondi su una lettura non univoca del testo.
- Il riconoscimento di benefici economici nel pubblico impiego richiede il nesso di corrispettività tra effettivo svolgimento della prestazione e trattamento economico, salvo che una specifica disciplina legittima disponga diversamente.
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