Cassazione Civile, Ordinanza n. 17751/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui il collegio regionale di garanzia elettorale aveva irrogato a un candidato alle elezioni comunali una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato deposito della dichiarazione/rendicontazione delle spese elettorali. In primo grado il tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo che la contestazione fosse tardiva perché soggetta al termine di 90 giorni di cui all'art. 14 l. n. 689/1981. In appello, invece, la corte territoriale ha riformato la decisione, affermando che, in presenza della diffida prevista dall'art. 15, comma 8, l. n. 515/1993, non era necessaria una nuova contestazione ai sensi dell'art. 14 l. n. 689/1981 e che il relativo termine non si applicava. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: (1) violazione degli artt. 15, commi 5, 8 e 19, l. n. 515/1993, 14, commi 2 e 6, l. n. 689/1981 e 1 e 2 l. n. 241/1990, sostenendo che la diffida non avesse la struttura di una vera contestazione e che, comunque, la successiva contestazione formale fosse stata notificata oltre il termine decadenziale di 90 giorni; inoltre ha dedotto che l'atto dovesse indicare anche l'importo della sanzione; (2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale per omesso/escluso esame di un documento difensivo, in particolare una dichiarazione resa da un senatore, ritenuta dal ricorrente decisiva per escludere la responsabilità. La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo richiamando il proprio orientamento secondo cui la diffida ex art. 15, comma 8, l. n. 515/1993 assolve insieme alla funzione di consentire la sanatoria dell'omissione e di avvisare della pendenza del procedimento sanzionatorio, rendendo superflua una ulteriore contestazione ex art. 14 l. n. 689/1981; ha anche escluso che la contestazione debba indicare l'importo della sanzione. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la doglianza ex art. 116 c.p.c. è proponibile solo nei limiti rigorosi in cui si deduca l'attribuzione a una prova di valore legale diverso da quello previsto dalla legge, e comunque il ricorso era carente di specificità non avendo riportato il contenuto della dichiarazione invocata.
La decisione
La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Campobasso che aveva accolto l'appello del collegio regionale di garanzia elettorale e rigettato l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla pretesa tardività della contestazione, affermando che, nella disciplina speciale delle sanzioni in materia di propaganda e spese elettorali, la diffida ex art. 15, comma 8, l. n. 515/1993 sostituisce la contestazione generale di cui all'art. 14 l. n. 689/1981. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e per l'erronea prospettazione della violazione dell'art. 116 c.p.c. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15, commi 5, 8 e 19, l. n. 515/1993
comma 5; comma 8; comma 19
La diffida del comma 8, in materia di mancato deposito della dichiarazione delle spese elettorali, ha funzione sia di sanatoria dell'omissione sia di avviso della pendenza del procedimento sanzionatorio; perciò, in caso di inottemperanza, non è necessaria una nuova contestazione e opera la disciplina speciale, che prevale su quella generale salvo diverso disposto.
art. 14, commi 2 e 6, l. n. 689/1981
Il termine di 90 giorni per la contestazione dell'illecito amministrativo non si applica nel procedimento speciale previsto dalla normativa elettorale quando sia stata validamente effettuata la diffida prevista dall'art. 15, comma 8, l. n. 515/1993.
Richiamato dal ricorrente, ma non è oggetto di un autonomo scrutinio decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato dal ricorrente, ma non è oggetto di un autonomo scrutinio decisivo nella motivazione della Corte.
La violazione è deducibile in cassazione solo se si allega che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia disatteso la regola di valutazione imposta dalla legge; non è sufficiente lamentare un cattivo apprezzamento del materiale probatorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è ammesso solo nei limiti rigorosi ancora consentiti dalla norma novellata; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto carente anche per difetto di specificità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertata la soccombenza del ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nelle sanzioni amministrative in materia di propaganda e spese elettorali, la diffida prevista dalla disciplina speciale può svolgere la funzione sostitutiva della contestazione generale prevista dalla l. n. 689/1981, sicché non occorre una successiva contestazione formale se l'interessato è già messo a conoscenza dell'addebito e della pendenza del procedimento.
- Quando la legge speciale attribuisce alla diffida una funzione anche informativa del procedimento sanzionatorio e consente la sanatoria dell'omissione entro un termine perentorio, il regime generale di contestazione e il relativo termine decadenziale non si applicano se non in quanto espressamente richiamati.
- La contestazione dell'illecito amministrativo serve a consentire il diritto di difesa, non a determinare in via necessaria l'importo della sanzione; l'indicazione della somma non è un requisito essenziale dell'atto di contestazione se la funzione informativa dell'addebito è comunque assolta.
- In cassazione, la violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia applicato una regola legale di valutazione della prova in modo diverso da quello imposto dalla legge; non è ammissibile censurare il mero cattivo apprezzamento del materiale istruttorio.
- Il motivo di ricorso che deduca l'omesso esame di un documento deve rispettare un onere di specificità adeguato, riportandone almeno il contenuto essenziale; in difetto, la censura è inammissibile.
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