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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28874/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’appello di Brescia che aveva ritenuto preclusa la sua impugnazione per intervenuta acquiescenza. La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del resistente, seguito da atto di precetto, rinnovo del precetto e avvio di esecuzione presso terzi. Il resistente aveva reagito sostenendo che la notificazione del decreto ingiuntivo fosse inesistente e che la documentazione a base dell’ingiunzione fosse falsa; era stata anche riunita un’altra causa relativa all’opposizione a un diverso precetto. Il Tribunale, all’esito della querela di falso, aveva accertato la falsità del procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo, revocato il decreto e rigettato l’opposizione a precetto, condannando inoltre il ricorrente per responsabilità processuale aggravata. In appello, la Corte territoriale aveva però ritenuto che il ricorrente avesse prestato acquiescenza alla decisione di primo grado, valorizzando la proposizione di un’istanza di riassunzione in altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sospeso. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 295, 129 e 1243, comma 2, c.c., sostenendo che la sospensione del giudizio era stata disposta in difetto di una pregiudizialità tecnica e che, quindi, la riassunzione non poteva produrre gli effetti preclusivi affermati dalla Corte d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha escluso l’improcedibilità eccepita dal resistente per mancata iscrizione telematica del ricorso, rilevando che tale adempimento era, ratione temporis, facoltativo; ha inoltre constatato la presenza dell’attestazione di conformità della sentenza impugnata e ha considerato tardiva la rinuncia agli atti pervenuta dopo la decisione. Nel merito processuale, ha qualificato la vicenda come opposizione all’esecuzione e non opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, con conseguente applicazione del relativo regime di impugnazione e del termine breve, già spirato rispetto alla proposizione del ricorso. Ha aggiunto che la diversa qualificazione formulata dal giudice di primo grado non era univoca e quindi non poteva fondare un affidamento processuale idoneo a giustificare un diverso regime di impugnazione. Ha inoltre osservato che la querela di falso era stata definita con pronuncia autonoma e che, in ogni caso, il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché contestava la legittimità della sospensione ex art. 295 c.p.c. senza censurare specificamente l’accertata acquiescenza, che costituiva il fondamento della decisione di appello. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato come norma sulla sospensione necessaria; la doglianza del ricorrente era ritenuta non idonea a censurare la ratio decidendi fondata sull’acquiescenza e comunque la contestazione della sospensione avrebbe dovuto essere proposta con gli strumenti processuali propri.

  • art. 129 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso insieme all’art. 295 c.p.c.; non assume autonoma funzione decisiva nella motivazione di inammissibilità.

  • art. 1243, comma 2, c.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa erroneità della sospensione e alla pregiudizialità; la Corte non aderisce alla censura perché non centrata sulla ragione decisoria.

  • art. 221, comma 5, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77

    l’iscrizione a ruolo telematica del ricorso per cassazione è stata ritenuta, ratione temporis, facoltativa.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per dare conto della proposta del relatore nel procedimento camerale.

  • art. 42 c.p.c.

    evocato nel ragionamento della Corte nel distinguere il rimedio corretto per contestare la sospensione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la decisione impugnata fonda il proprio esito su una specifica ratio processuale, il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a contestare un profilo diverso o preliminare senza attaccare direttamente quella ratio.
  • La deduzione dell’erroneità di una sospensione necessaria non può essere confusa con la censura della decisione che abbia dichiarato l’acquiescenza: ogni vizio deve essere fatto valere con il rimedio processuale coerente con l’atto o il provvedimento contestato.
  • L’apparenza processuale rileva solo se il giudice di merito abbia fornito una qualificazione univoca, ancorché errata; una qualificazione contraddittoria o non univoca non vincola la parte né impedisce alla Corte di cassazione di riqualificare autonomamente l’azione.
  • In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la deduzione dell’inesistenza della notificazione del decreto può condurre a qualificare l’azione come opposizione all’esecuzione, con applicazione del regime impugnatorio corrispondente.
  • La tardiva rinuncia agli atti non produce effetti se interviene dopo la definizione della decisione da parte della Corte.
  • Le questioni relative alla validità della notificazione telematica e all’iscrizione a ruolo vanno valutate alla luce del regime normativo temporalmente applicabile; se l’adempimento è facoltativo, non può essere dichiarata l’improcedibilità per la sua mancata esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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