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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03113/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per più reati, tra cui la detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio. Con il primo motivo ha dedotto illogicità della motivazione, erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e mancata assunzione di prova decisiva, contestando la ricostruzione della sua responsabilità penale per il reato di detenzione a fini di spaccio. Con il secondo motivo ha dedotto erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato in termini più miti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché volto, nella sostanza, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Ha reputato inammissibile anche il secondo motivo perché manifestamente infondato: il diniego della lieve entità era stato sorretto da una valutazione complessiva di modalità, mezzi, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza, con valorizzazione di elementi indicativi di professionalità dell'attività di spaccio. Conseguentemente, oltre al rigetto processuale del ricorso, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 3, l. 18 aprile 1975, n. 110

    norma incriminatrice tra i titoli di reato contestati; il testo non specifica oltre il contenuto applicativo nel caso concreto.

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice tra i reati contestati; il testo non ne esplicita la concreta applicazione oltre la conferma della condanna.

  • art. 697 c.p.

    norma incriminatrice tra i reati contestati; il testo non ne esplicita la concreta applicazione oltre la conferma della condanna.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice contestata per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e richiede, per la lieve entità, una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    ipotesi di lieve entità; il riconoscimento presuppone una valutazione globale del fatto alla luce dei criteri normativi, con possibile diniego se anche uno solo degli elementi esclude la minima offensività.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    richiamato per affermare che, pur dopo la modifica del 2006, resta preclusa alla Cassazione la rilettura del fatto e la sostituzione della valutazione probatoria del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l'apparenza del vizio di motivazione o dell'erronea applicazione di legge, si risolva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e di una diversa ricostruzione dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la struttura logico-giuridica della motivazione impugnata; non basta contrapporre una lettura alternativa delle risultanze processuali.
  • La qualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva e non frammentaria di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza e grado di purezza.
  • Il diniego dell'ipotesi lieve è legittimo quando la complessiva offensività del fatto non sia minima, potendo il giudice valorizzare anche un solo elemento normativamente rilevante che escluda la lieve entità.
  • La motivazione sul mancato riconoscimento dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 deve dare conto dell'esame di tutti gli elementi indicati dalla norma e spiegare perché alcuni di essi siano stati ritenuti prevalenti nel giudizio di offensività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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