Cassazione Penale, Ordinanza n. 03108/2025 del 27/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso contro la conferma in appello della condanna per estorsione aggravata dal metodo mafioso. La difesa ha dedotto un preteso errore percettivo della Corte di cassazione: a) nell'avere ignorato o travisato l'esistenza di un precedente giudicato formatosi in altro procedimento, nel quale era stata ritenuta l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; b) nella valutazione della configurabilità del delitto di estorsione oggetto del giudizio; c) nel confermare il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto dalla difesa fondato su una supposta tendenza dell'imputato a simulare la propria incapacità processuale, circostanza che sarebbe stata affermata senza riscontri probatori. La Corte ha però ritenuto che le doglianze investissero valutazioni di merito e non un errore percettivo rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, c.p.p., ritenendo che le censure non integrassero un errore di fatto ma mirassero a contestare valutazioni di giudizio già compiute nella precedente sentenza. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il ricorso straordinario è ammesso solo per errore di fatto percettivo; se la censura riguarda una valutazione o un giudizio, il rimedio è inammissibile. L'inammissibilità ricorre anche quando il ricorso sia proposto fuori dall'ipotesi tipica o sia manifestamente infondato.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni
Viene richiamato il principio secondo cui, quando la causa dell'errore non è una mera fuorviante rappresentazione percettiva ma la decisione ha contenuto valutativo, non è configurabile errore di fatto bensì errore di giudizio, estraneo al ricorso straordinario.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, in mancanza di assenza di colpa.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. non può essere utilizzato per rimettere in discussione valutazioni di merito o apprezzamenti giuridici già svolti nella sentenza impugnata.
- Per integrare l'errore di fatto occorre una svista meramente percettiva, immediatamente verificabile, che abbia inciso sulla decisione; se l'errore denunciato richiede una rivalutazione del contenuto argomentativo della sentenza, il rimedio è inammissibile.
- Il giudice del ricorso straordinario non può sindacare la correttezza del decisum precedente, ma deve limitarsi a verificare la presenza di un effettivo errore di fatto nei limiti dell'art. 625-bis c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.
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