Cassazione Penale, Ordinanza n. 03050/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Patti, ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., aveva applicato la pena concordata per il reato di riciclaggio in concorso e in continuazione con altro fatto già oggetto di precedente sentenza. Il ricorrente ha dedotto che il dispositivo della sentenza riportava soltanto la pena finale di due anni di reclusione ed euro 2.134 di multa, con sospensione condizionale, senza menzionare espressamente la concessione delle attenuanti generiche, il riconoscimento del risarcimento del danno e, soprattutto, la circostanza che la pena era comprensiva di quella già inflitta con la precedente sentenza ritenuta in continuazione. Ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza e la correzione del dispositivo, secondo quanto concordato tra le parti e riportato in motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata riproduceva fedelmente l'accordo intervenuto tra le parti e che, pertanto, il ricorso non era stato proposto per alcuno dei motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha inoltre osservato che le eventuali incompletezze del dispositivo, se idonee a creare incertezze interpretative, avrebbero dovuto essere sanate mediante la procedura di correzione dell'errore materiale, che infatti era stata poi effettivamente attivata dal GUP con ordinanza successiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base del patteggiamento e dell'applicazione della pena concordata tra le parti.
Indica i motivi tassativi per ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; il ricorso è stato ritenuto estraneo a tali motivi.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Citato nell'ordinanza di correzione del dispositivo per la concessione della circostanza attenuante speciale del risarcimento del danno.
Citato nell'ordinanza di correzione del dispositivo per la concessione delle attenuanti generiche.
Norma contestata per il concorso di persone nel reato di riciclaggio.
Norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di patteggiamento, in concorso ex art. 110 c.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta, il controllo è limitato ai motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; doglianze che mirano a correggere o integrare il contenuto del dispositivo, quando la motivazione già recepisce correttamente l'accordo, non sono ammissibili.
- Le eventuali imperfezioni o omissioni del dispositivo della sentenza di patteggiamento che non incidano sulla sostanza dell'accordo e generino solo incertezze interpretative devono essere affrontate mediante la correzione dell'errore materiale, non tramite ricorso per cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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