Cassazione Penale, Ordinanza n. 03106/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. avverso un'ordinanza della Corte di cassazione del 7 novembre 2023. Dalla motivazione emerge che l'istanza si appuntava, in modo ritenuto generico, sulla dedotta esistenza di un errore relativo al tempo di consumazione della fattispecie associativa; il ricorrente sosteneva, in sostanza, che vi fosse stata una sovrapposizione o un equivoco sulla durata/chiusura della contestazione. La Corte rileva però che non era stato indicato alcun vero errore di fatto percettivo, ma soltanto una censura che, al più, prospettava un errore di diritto, senza riscontro nel provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che non ricorressero i presupposti del rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis c.p.p., perché non era stato dedotto un autentico errore di fatto ma una critica aspecifica attinente, semmai, a un preteso errore di diritto sul momento di consumazione della fattispecie associativa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il rimedio straordinario è limitato all'errore di fatto percettivo commesso dalla Corte di cassazione nella lettura degli atti; non è esperibile per contestare errori di diritto o per ottenere una rivalutazione del contenuto decisorio.
Norma richiamata nel testo come riferimento al rimedio per errore di fatto in sede di legittimità; il ricorso è ritenuto proposto fuori dalle ipotesi consentite.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché non rientrante nelle ipotesi previste dalla norma e perché generico.
Massime di principio
- L'errore di fatto deducibile con il rimedio straordinario in Cassazione deve consistere in una svista percettiva o in un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, idoneo a incidere causalmente sulla decisione.
- Non configura errore di fatto, ma errore di giudizio, la censura che richieda una valutazione giuridica del materiale processuale o che, in sostanza, contesti il ragionamento decisorio della Corte.
- Il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. non può essere utilizzato per introdurre doglianze generiche o per riproporre questioni di diritto già esaminate o comunque non riscontrabili nel provvedimento impugnato.
- Se il ricorso per errore di fatto è aspecifico e al di fuori dei limiti legali del mezzo straordinario, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano.
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