Cassazione Penale, Ordinanza n. 03109/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi non fossero deducibili in sede di legittimità perché non si confrontavano con la motivazione della Corte territoriale e si risolvevano nella reiterazione delle censure già esaminate e respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (procura)
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza. Ha dedotto tre gruppi di censure: inosservanza ed erronea applicazione di legge; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e inammissibilità; travisamento del fatto e vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità. In sostanza, ha contestato l'insussistenza della propria responsabilità penale, sostenendo che il quadro probatorio non fosse inequivoco né adeguatamente confortante. La Corte ha rilevato che i motivi si limitavano a riproporre le medesime doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
commi 1, 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies
norma incriminatrice contestata, relativa alla guida in stato di ebbrezza, per la quale era stata confermata la condanna
i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità
l'assenza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso
in caso di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente una riproposizione generica delle censure già dedotte in appello.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti puntualmente con le argomentazioni poste a base della decisione di merito, limitandosi a lamentare in modo astratto vizi di legge o di motivazione.
- La funzione del giudizio di legittimità non è quella di riesaminare nel merito il quadro probatorio già valutato dai giudici di merito, ma di verificare la correttezza giuridica e logica della motivazione impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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