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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03086/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società, tramite il proprio legale rappresentante, aveva chiesto la restituzione delle somme anticipate per la liquidazione dei compensi dovuti a un coadiutore/collaboratore dell'amministratore giudiziario nominato in una procedura di prevenzione. L'istanza era stata rigettata dal Tribunale di Lecce, sul presupposto che le spese restassero a carico della società. Nel ricorso si deduceva violazione di legge, sostenendo che, alla luce degli artt. 35 e 42 del d.lgs. n. 159 del 2011, quelle spese, essendo funzionali all'esecuzione del sequestro, avrebbero dovuto essere poste a carico dell'erario dopo la revoca del vincolo reale; si richiamava anche un procedimento connesso nel quale sarebbe stata affermata la medesima conclusione.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito la doglianza sulla ripetizione delle spese. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non fosse direttamente ricorribile per cassazione, perché la controversia attiene a profili esecutivi dell'esecuzione della misura di prevenzione e non al rendiconto ex art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011. Per effetto del favor impugnationis e della conservazione degli atti, il ricorso è stato riqualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per la prosecuzione davanti al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato dal ricorrente per sostenere che le spese connesse alla gestione del sequestro, una volta revocato il vincolo, non dovessero gravare sulla società ma sull'erario

  • art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato dal ricorrente insieme all'art. 35 per fondare la richiesta di restituzione delle somme anticipate

  • art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011

    la Corte distingue la disciplina del rendiconto della gestione da quella delle spese oggetto della controversia, escludendo che il caso rientri nell'ambito dell'impugnazione del rendiconto

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    individuato come rimedio corretto: il provvedimento deve essere trattato come opposizione al giudice dell'esecuzione e non come ricorso immediato per cassazione

  • art. 676, comma 1, c.p.p.

    richiamato dal Procuratore generale e dalla Corte per affermare la sequenza procedimentale dell'esecuzione in materia di spese del bene sequestrato

  • art. 666 c.p.p.

    richiamato per le forme dell'incidente di esecuzione da instaurare dopo l'opposizione

  • art. 111 Cost.

    richiamato per affermare l'ammissibilità del ricorso per cassazione solo avverso il provvedimento reso all'esito del giudizio partecipato, non contro il provvedimento de plano o irritualmente camerale

  • art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato in relazione al precedente orientamento sull'impugnazione dei provvedimenti sulle spese nella prevenzione davanti alla Corte di appello

Massime di principio

  • Le controversie relative alla liquidazione, imputazione e restituzione delle spese connesse alla custodia o gestione di beni sottoposti a sequestro in procedura di prevenzione seguono la disciplina dell'esecuzione e non sono normalmente direttamente ricorribili per cassazione.
  • Quando il giudice della prevenzione decide su questioni inerenti alle spese di gestione o ai compensi dei coadiutori dell'amministratore giudiziario, il rimedio corretto è l'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione ex art. 667, comma 4, c.p.p., con successiva eventuale impugnazione del provvedimento emesso all'esito della procedura partecipata.
  • La disciplina del rendiconto della gestione ex art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011 è distinta dalle contestazioni sulla debenza o ripetibilità di singole spese: solo il primo segue la scansione procedimentale propria dell'approvazione del conto.
  • Se un'impugnazione è proposta con forma non corretta ma il contenuto consente di individuare il rimedio giusto, opera il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis, con riqualificazione dell'atto e trasmissione al giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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