Cassazione Penale, Ordinanza n. 03028/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (interessato)
La controversia
La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riabilitazione ex art. 70 d.lgs. 159/2011 proposta dall'interessato in relazione a un foglio di via obbligatorio disposto dal Questore. Il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale si sarebbe pronunciata solo sulla domanda di riabilitazione e non anche sull'istanza, proposta con memoria, di revoca ex tunc della misura di prevenzione; 2) violazione di legge sull'ambito applicativo dell'art. 70 d.lgs. 159/2011, che il ricorrente riteneva esteso anche alle misure di prevenzione personali di natura amministrativa, e non solo a quelle emesse dall'autorità giudiziaria; 3) violazione di legge e disparità di trattamento, in riferimento all'art. 6 l. 401/1989 e all'art. 3 Cost., sostenendo che la giurisprudenza che ammette la revoca giudiziale del DASPO con obbligo di presentazione renderebbe irragionevole la mancata previsione di un rimedio giurisdizionale per verificare 'ora per allora' la legittimità e necessità del foglio di via obbligatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il provvedimento impugnato non dovesse essere esaminato con ricorso per cassazione, poiché contro il rigetto dell'istanza di riabilitazione nel procedimento disciplinato dall'art. 70 d.lgs. 159/2011 il rimedio corretto è l'opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., come richiamato dall'art. 678, comma 1-bis, c.p.p. Tuttavia, applicando il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis ex art. 568, comma 5, c.p.p., il ricorso è stato riqualificato come opposizione e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Ancona per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011
disciplina la riabilitazione in materia di misure di prevenzione personali, individua i presupposti e il giudice competente, con rinvio alle norme del codice di procedura penale compatibili.
si applica anche al procedimento di riabilitazione in materia di misure di prevenzione e comporta che il giudice proceda a norma dell'art. 667, comma 4, c.p.p.
indica che avverso il provvedimento adottato dal giudice competente il rimedio esperibile è l'opposizione davanti allo stesso giudice.
consente la riqualificazione dell'impugnazione proposta in forma erronea secondo il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis.
richiamato dal ricorrente in tema di DASPO e revoca del provvedimento con obbligo di presentazione.
art. 3 Cost.
invocato dal ricorrente per denunciare una disparità di trattamento rispetto ad altri rimedi giurisdizionali.
Massime di principio
- Nel procedimento di riabilitazione relativo a misure di prevenzione personali, il rimedio avverso il provvedimento di rigetto non è il ricorso immediato per cassazione, ma l'opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento.
- Il rinvio dell'art. 70 d.lgs. 159/2011 alle norme del codice di procedura penale comprende anche l'art. 678, comma 1-bis, c.p.p., con conseguente applicazione della procedura camerale prevista dall'art. 667, comma 4, c.p.p.
- La proposizione del mezzo di impugnazione in forma errata non determina automaticamente l'inammissibilità quando l'atto sia suscettibile di conservazione e di riqualificazione nel rimedio corretto, in applicazione del favor impugnationis.
- Quando il provvedimento sia stato adottato all'esito di una procedura camerale che prevede l'opposizione, la cassazione non deve esaminare direttamente il merito, per non privare le parti della fase di piena rivalutazione davanti al giudice originario.
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