Cassazione Civile, Ordinanza n. 04315/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti della società cinque avvisi di accertamento parziale per IRES e IRAP, contestando, in materia di prezzi di trasferimento infragruppo, che i corrispettivi pagati per l’acquisto di prodotti finiti e parti di ricambio da consociate cinesi non fossero in linea con il valore normale. I giudici tributari di merito avevano annullato gli atti impositivi e l’appello dell’Ufficio era stato respinto. In cassazione l’Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi: 1) falsa applicazione degli artt. 7 e 12, comma 7, L. n. 212/2000, assumendo che la sentenza d’appello avesse preteso una motivazione rafforzata degli avvisi di accertamento non prevista dalla legge; 2) falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la decisione avesse posto a carico dell’Ufficio l’onere di dimostrare l’erroneità della determinazione dei prezzi di trasferimento operata dalla società. La controricorrente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per tardivo deposito oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto l’eccezione preliminare della controricorrente e ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione. Ha rilevato che il ricorso, notificato il 22 gennaio 2024, doveva essere depositato entro il 12 febbraio 2024, mentre il deposito telematico era avvenuto solo il 14 febbraio 2024. L’Agenzia aveva fatto riferimento, in modo generico, a un asserito malfunzionamento del sistema, ma senza produrre prova idonea delle ricevute telematiche e senza formulare istanza di rimessione in termini. La Corte ha quindi condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; ha invece escluso l’applicazione dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l’ente pubblico è ammesso alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 41-bis d.lgs. n. 446/1997
Richiamato come base degli avvisi di accertamento parziali emessi in materia di imposta regionale sulle attività produttive.
art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986
Norma invocata dall’Ufficio per contestare i prezzi di trasferimento infragruppo non conformi al valore normale.
Richiamato nel primo motivo di ricorso per censurare la pretesa motivazione rafforzata degli avvisi di accertamento.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alla disciplina dello statuto del contribuente e alla motivazione degli avvisi.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte non entra nel merito del riparto dell’onere della prova perché dichiara l’improcedibilità del ricorso.
Il ricorso per cassazione deve essere depositato, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dall’ultima notificazione alle controparti.
art. 155, quarto comma, c.p.c.
Si applica la proroga di diritto del termine quando il giorno finale scade in un giorno festivo.
art. 196-sexies disp. att. c.p.c.
Il deposito telematico si considera avvenuto quando è generata la conferma del completamento della trasmissione; è tempestivo se tale conferma interviene entro la fine del giorno di scadenza.
Il giudizio è stato trattato in camera di consiglio con tale rito; l’eccezione di improcedibilità è stata sollevata in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
art. 153, secondo comma, c.p.c.
Richiamato come base per la rimessione in termini in caso di decadenza incolpevole da deposito telematico non andato a buon fine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la debenza dell’ulteriore importo a carico dell’Agenzia, trattandosi di ente pubblico ammesso alla prenotazione a debito.
art. 12, comma 5, d.l. n. 16/2012
Richiamato insieme ad altra normativa per affermare l’ammissione dell’Agenzia alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 158, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la disciplina della prenotazione a debito del contributo unificato per l’ente pubblico.
Massime di principio
- Nel processo civile telematico, la tempestività del deposito va verificata in relazione al momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna, ma l’effetto del deposito resta subordinato al buon esito dell’intero iter tecnico di trasmissione e controllo.
- Se il deposito telematico non supera i controlli automatici o manuali e non risulta perfezionato nei termini, la parte deve rinnovarlo; in presenza di decadenza incolpevole può chiedere la rimessione in termini, ma l’onere di dimostrare il malfunzionamento o l’esito negativo della procedura grava sulla parte che invoca tale circostanza.
- La mera allegazione di un generico malfunzionamento del sistema, non sorretta dalle ricevute telematiche o da prova specifica del deposito tempestivo andato a buon fine, non è sufficiente a evitare la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- Quando il ricorso per cassazione è depositato oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c. e non sia provato un valido perfezionamento telematico nei termini, la Corte deve dichiararne l’improcedibilità senza esaminare i motivi di merito.
- Gli enti pubblici ammessi alla prenotazione a debito del contributo unificato non sono tenuti al versamento dell’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
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