Cassazione Civile, Ordinanza n. 36371/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
La controversia
La controversia origina da un procedimento disciplinare a carico di un odontoiatra, aperto dopo vicende penali relative all'attività svolta presso lo studio di un soggetto non abilitato all'esercizio della professione. In sede penale il professionista era stato condannato per avere consentito e agevolato l'esercizio abusivo della professione altrui, mettendo a disposizione lo studio e presentando il soggetto come dottore ai pazienti; altri addebiti erano stati estinti per remissione di querela. Riattivato il procedimento disciplinare, l'organo professionale aveva ritenuto non applicabile l'ipotesi più grave prevista dalla normativa speciale, ma aveva comunque ravvisato una violazione deontologica per mancata vigilanza, applicando la sospensione dall'esercizio per cinque mesi. Il professionista impugnava la decisione avanti alla Commissione Centrale e poi in Cassazione con cinque motivi: deduceva violazione dell'onere della prova e delle presunzioni semplici nella ricostruzione della colpa; lamentava l'omesso esame di fatti decisivi, tra cui la documentazione e la prova testimoniale relative al proprio esercizio presso altro studio e alla presunta ingannevolezza subita; denunciava violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancato utilizzo delle prove articolate e per asserita non contestazione dei fatti; infine censurava la motivazione come apparente, sostenendo che l'organo disciplinare si fosse limitato a recepire la decisione penale senza svolgere un autonomo percorso argomentativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il giudicato penale di condanna era vincolante nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento del fatto e della responsabilità dell'imputato; inoltre, la decisione disciplinare aveva comunque svolto una autonoma valutazione della colpa, desumendola da una pluralità di indizi considerati gravi, precisi e concordanti. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché il vizio di omesso esame riguarda fatti storici decisivi e non memorie o capitoli di prova; in ogni caso i fatti evocati non erano decisivi rispetto al giudicato penale. Ha ritenuto inammissibile parte del quarto motivo e comunque infondato il resto, osservando che la contestazione rilevante riguarda i fatti costitutivi e non il contenuto delle prove articolate, oltre al difetto di autosufficienza del ricorso. Ha infine giudicato manifestamente infondato il quinto motivo, valorizzando la presenza di una motivazione non apparente e non meramente adesiva alla sentenza penale. Sono stati inoltre richiamati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la censura sull'onere della prova è stata respinta perché il giudizio disciplinare si fondava anche su un accertamento vincolante già compiuto in sede penale e su ulteriori elementi indiziari autonomamente valutati
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione della decisione è stata ritenuta sufficiente e non meramente apparente
gli indizi possono fondare una presunzione solo se valutati secondo precisione, gravità, concordanza e concludenza
la Corte richiama i criteri di valutazione delle presunzioni semplici e precisa che, nel caso concreto, tali criteri risultavano rispettati
la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia vincolante nel giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della riferibilità all'imputato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per le censure di violazione di legge, tutte respinte o dichiarate inammissibili nei limiti indicati
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della motivazione, esclusa dalla Corte
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di fatti storici decisivi e non si estende a memorie o prove articolate
la doglianza è stata respinta perché la contestazione rilevante non riguarda le prove dedotte, ma i fatti costitutivi della domanda/contestazione disciplinare
la motivazione della decisione è stata giudicata esistente e non apparente
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
sono stati ravvisati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio disciplinare davanti alle autorità pubbliche, la sentenza penale irrevocabile di condanna fa stato quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della riferibilità del fatto all'imputato, precludendo una diversa ricostruzione incompatibile con il giudicato penale.
- La prova per presunzioni semplici è correttamente utilizzata quando gli indizi siano valutati unitariamente secondo i criteri di precisione, gravità, concordanza e concludenza, senza limitarsi a un esame atomistico dei singoli elementi.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di fatti storici decisivi e non l'omessa considerazione di memorie difensive, capitoli di prova o istruttorie articolate dalla parte.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere fondata sulla mera mancata utilizzazione delle prove prospettate dalla parte, ove il giudice abbia comunque motivato in ordine ai fatti rilevanti e il ricorso non rechi un'adeguata autosufficienza sul reale contenuto delle difese avversarie.
- La motivazione della decisione è sufficiente quando dia conto, anche in modo sintetico, delle ragioni dell'accertamento disciplinare e della relazione tra i fatti già definiti in sede penale e la valutazione autonoma della condotta sotto il profilo deontologico.
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