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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2478/2022 del 21/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava la sentenza del 29/05/2019 con la quale il Tribunale di L'Aquila aveva applicato a Mario Santucci la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di lesioni stradali gravi (art. 590-bis c.p.). Il motivo unico denunciato era la violazione di legge per l'omessa applicazione, da parte del Tribunale, della revoca ovvero della sospensione della patente di guida (richiamando l'art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e la decisione della Corte costituzionale n. 88/2019). Chiedeva l'annullamento della sentenza limitatamente a questa omissione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché non ritualmente spedito: l'impugnazione era stata inoltrata mediante posta elettronica certificata (PEC) dalla casella della Procura generale alla casella della cancelleria del Tribunale, modalità non ammessa per la presentazione dei ricorsi in materia penale. La Corte ha richiamato l'art. 583 c.p.p. (forme tassative per la spedizione dell'impugnazione) e la giurisprudenza consolidata che esclude l'uso della PEC per la proposizione dei ricorsi penali in Cassazione (salvo espressa previsione normativa), nonché i limiti dell'art. 16-bis della legge 17/12/2012 n.221. Perciò il merito della questione relativa alla mancata applicazione della sanzione amministrativa non è stato esaminato. Nessuna condanna alle spese essendo parte pubblica.

Norme richiamate

  • art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Norma richiamata dal Procuratore generale come base per l'obbligo di revoca o sospensione della patente in caso di reati stradali. La Corte non si è pronunciata sul merito dell'applicazione della norma per l'omissione contestata, essendo il ricorso inammissibile per vizi di forma.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'accordo per l'applicazione della pena (patteggiamento), applicata dal Tribunale per infliggere la pena concordata a Mario Santucci.

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma penale che sanziona le lesioni stradali gravi; rappresenta il titolo di reato per cui Santucci è stato imputato e al quale si è applicato il patteggiamento.

  • art. 583 cod. proc. pen.

    Stabilisce le modalità tassative di presentazione e spedizione delle impugnazioni in materia penale. La Corte lo interpreta in senso rigoroso: le forme previste sono inderogabili e non consentono l'uso della PEC per la proposizione del ricorso per cassazione.

  • art. 16-bis legge 17 dicembre 2012, n. 221

    Norma che disciplina talune forme di deposito telematico; la Corte la interpreta come limitativa rispetto all'uso della PEC nel processo penale, consentendone l'impiego solo per comunicazioni/notificazioni a cura della cancelleria e non per la presentazione di impugnazioni da parte delle parti.

  • art. 48 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Norma che equipara la trasmissione informatica alla notificazione a mezzo posta; la Corte precisa che tale equiparazione non può prevalere sulla specialità delle norme processuali (art. 583 c.p.p.) che prescrivono modalità tassative per le impugnazioni.

  • Decisione Corte Costituzionale n. 88/2019

    Richiamata dal Procuratore generale per sostenere l'obbligo di applicazione della sanzione amministrativa accessoria. La Corte di Cassazione non ha valutato il contenuto della decisione sul merito poiché ha dichiarato inammissibile il ricorso per vizi formali.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione penale le modalità di presentazione e spedizione dell'impugnazione sono tassative: l'uso della PEC per proporre il ricorso non è ammesso salvo espressa norma che lo consenta; la violazione comporta inammissibilità.
  • Il principio della tassatività delle forme vale anche per il Pubblico Ministero: nemmeno il P.M. può proporre ricorsi o impugnazioni davanti alla Cassazione mediante PEC o fax se la legge richiede altre modalità.
  • L'inammissibilità per vizi di forma impedisce l'esame del merito; se si censura omissione di sanzioni amministrative occorre curare la forma dell'impugnazione per non perdere il diritto di far decidere sul merito.
  • Quando si contesta la mancata applicazione di misure amministrative accessorie (es. revoca/sospensione patente) è opportuno verificare preliminarmente se l'autorità amministrativa (es. Prefetto) abbia già adottato provvedimenti autonomi, poiché ciò può incidere sull'oggetto del giudizio.
  • Per evitare l'inammissibilità, utilizzare sempre le modalità di spedizione previste dall'art. 583 c.p.p. (es. raccomandata con ricevuta) o quelle espressamente previste dalle norme emergenziali o di modifica procedurale, e conservare le prove di spedizione e ricezione.

Testo integrale

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