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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2477/2022 del 21/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Vicenza (art. 444 c.p.p.) per il reato di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), lamentando la violazione e omessa applicazione dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ossia l'omissione di disporre la revoca ovvero la sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria. Il ricorso richiamava inoltre la pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 222 che non consentiva al giudice, nei casi di patteggiamento per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., di applicare la sospensione della patente in alternativa alla revoca quando non sussistano aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il Tribunale di Vicenza ha omesso di applicare l'art. 222, comma 2 (quarto e quinto periodo) del d.lgs. n. 285/1992 e, non potendo il giudice di legittimità supplire a tale omissione per ragioni di discrezionalità, ha annullato la sentenza limitatamente alla mancata statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria (revoca o sospensione della patente) e ha rinviato al Tribunale di Vicenza per nuovo giudizio sul punto. La Corte ha richiamato anche il principio secondo cui è ammesso il ricorso per cassazione delle sentenze di patteggiamento quando si censuri l'erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'accordo sulle pene (patteggiamento); utilizzata per qualificare la sentenza impugnata come applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma che punisce l'omicidio stradale; fatto per cui l'imputato era stato condannato mediante patteggiamento

  • art. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    richiamato in relazione al "quarto periodo" e al "quinto periodo" del comma 2

    Disciplina la revoca e la sospensione della patente come sanzioni amministrative accessorie; la Corte ha censurato l'omessa applicazione dei periodi rilevanti, tenendo conto della pronuncia costituzionale che ha imposto la possibilità di disporre la sospensione in alternativa alla revoca nei casi di patteggiamento quando non ricorrono aggravanti

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Norma che regola l'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti; rilevata nella prospettazione della ricorribilità in Cassazione delle omissioni relative a sanzioni amministrative accessorie

  • Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 (deposito 2020)

    «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»

    Ha stabilito la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento per omissione/errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie

  • Corte costituzionale, sentenza n. 88 del 2019

    richiamata nella motivazione per la declaratoria di illegittimità costituzionale del citato "quarto periodo" dell'art. 222

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 222 comma 2 che non consentiva al giudice, in caso di patteggiamento per i reati di omicidio o lesioni stradali gravi, di disporre la sospensione della patente in alternativa alla revoca quando non siano presenti aggravanti

  • art. 620, lett. i, cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che la determinazione della sanzione amministrativa accessoria comporta valutazioni di tipo discrezionale, sulle quali il giudice di legittimità non può supplire

  • Decreto del Primo Presidente della Corte Suprema n. 84 dell'8 giugno 2016

    Richiamato come presupposto per l'applicazione di motivazione semplificata nella decisione

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento per reati stradali gravi (es. art. 589-bis), il giudice deve espressamente decidere anche sulle sanzioni amministrative accessorie (revoca o sospensione della patente); l'omissione è impugnabile in cassazione
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, quando non sussistono le circostanze aggravanti previste dagli artt. 589-bis e 590-bis, il giudice può disporre la sospensione della patente in alternativa alla revoca anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
  • La Corte di Cassazione può annullare la sentenza di patteggiamento limitatamente all'omissione della statuizione sulle sanzioni amministrative accessorie e rinviare al giudice di merito per una decisione discrezionale sul punto; non può sostituirsi al giudice per compiere valutazioni di merito
  • Il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Generale possono proporre ricorso per cassazione quando rilevino omissioni od errori relativi a sanzioni amministrative accessorie nelle sentenze di patteggiamento, in base alla giurisprudenza di legittimità
  • Per evitare annullamenti parziali, il giudice di primo grado deve adottare una motivazione, anche se semplificata quando possibile, che affronti esplicitamente l'applicazione o meno della revoca/sospensione della patente e le ragioni della scelta

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