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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2475/2022 del 21/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva parzialmente riformato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Genova con la quale Mercuri era stato riconosciuto responsabile della violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza, tasso alcolemico 1,26 g/l) con l'aggravante dell'ora notturna, fatto commesso il 4 settembre 2015. L'unico motivo dedotto dal difensore denunciava violazione di legge (art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 44, legge 23 giugno 2017, n. 103) sostenendo che la diminuente per il rito abbreviato per le contravvenzioni era stata erroneamente applicata nella misura di un terzo anziché della metà e che la modifica normativa dovesse trovare applicazione anche ai fatti anteriori all'entrata in vigore della novella (applicazione retroattiva della lex mitior).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha condiviso l'interpretazione secondo cui la modifica introdotta dalla legge 23/06/2017 n.103 (aumentando la diminuzione per il rito abbreviato per le contravvenzioni dalla misura di un terzo alla misura della metà) è applicabile ai fatti anteriori per effetto del principio della lex mitior e della rilevabilità d'ufficio del trattamento più favorevole. Tuttavia la Corte ha constatato che il reato si era estinto per prescrizione alla data del 4 settembre 2020 (5 anni dal 4/9/2015) e, quindi, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è prescritto. Ha inoltre ordinato la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Genova ai sensi dell'art. 224, comma 3, d.lgs. n.285/1992. Motivazione resa con procedimento semplificato richiamando precedenti della Corte.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. b)

    Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza; nel caso concreto è il fatto materiale contestato (tasso alcolemico 1,26 g/l) con l'aggravante dell'ora notturna.

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 1, comma 44, legge 23 giugno 2017, n. 103)

    Riguarda la misura della diminuente per il rito abbreviato nelle contravvenzioni; la novella ha portato la diminuzione dalla misura di un terzo alla misura della metà e la Corte ha ritenuto che tale modifica debba essere applicata ove più favorevole, anche ai fatti anteriori all'entrata in vigore.

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Principio della lex mitior interno che permette l'applicazione retroattiva della norma più favorevole; la Corte lo ha richiamato per giustificare la rilevabilità d'ufficio del trattamento sanzionatorio più favorevole.

  • art. 224, comma 3, d.lgs. n. 285/1992

    Norma che prevede obblighi di comunicazione al Prefetto in materia di sanzioni relative alla circolazione stradale; la Corte ha ordinato la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Genova per gli eventuali provvedimenti amministrativi conseguenti.

  • Decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016

    Fatto valere quale presupposto per l'utilizzo della motivazione semplificata nella decisione, essendo richiamati principi giuridici già consolidati.

Massime di principio

  • Il principio della lex mitior consente l'applicazione retroattiva della norma penale più favorevole anche se la modifica intervenuta è successiva al fatto: il giudice di legittimità può rilevarne l'applicabilità d'ufficio.
  • Per le contravvenzioni la modifica della misura della diminuzione per il rito abbreviato introdotta dalla legge 23/06/2017 n.103 (da un terzo alla metà) deve essere applicata quando risulti più favorevole al reo anche per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge.
  • Se prima della decisione di cassazione il reato si è estinto per prescrizione, la Corte deve annullare la sentenza impugnata senza rinvio per inutilità del giudizio di merito.
  • La Corte di cassazione può pronunciarsi con motivazione semplificata richiamando principi consolidati e precedenti, quando ricorrano i presupposti previsti dal regolamento interno.
  • In caso di sanzioni con riflessi sulla guida, oltre all'esito penale il giudice può disporre l'inoltro della sentenza alle autorità amministrative competenti (Prefetto) per eventuali provvedimenti sulla patente.

Testo integrale

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