Cassazione Penale, Sentenza n. 2479/2022 del 21/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pisa che non ha convalidato l'arresto in flagranza operato il 1/7/2020 per una cessione di 0,4 g di cocaina. Il P.M. censura che il Giudice della convalida ha oltrepassato i limiti della verifica prevista per la convalida, avendo utilizzato elementi emersi dopo l'arresto (es. dichiarazioni sull'occupazione e situazione familiare) per escludere la sussistenza della gravità del fatto o della pericolosità dell'indagato; il P.M. sostiene che il giudice doveva invece effettuare un controllo ex ante di mera ragionevolezza sugli elementi disponibili al momento dell'arresto (gravità del fatto e/o pericolosità della persona).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, perché l'arresto facoltativo era legittimo. La Corte ha richiamato l'art. 381, comma 4, c.p.p. (secondo cui l'arresto facoltativo in flagranza è giustificato solo se motivato da gravità del fatto o pericolosità del soggetto) e la giurisprudenza che impone al giudice della convalida un controllo di "mera ragionevolezza" ex ante. Ha considerato che, al momento dell'arresto, esistevano elementi ragionevoli di pericolosità (cocaina pur in esigua quantità, conoscenza di due alias, precedenti di polizia e la pronta individuazione del fornitore su richiesta dell'acquirente) tali da giustificare l'arresto; le informazioni emerse dopo l'arresto non potevano essere usate per negare la ragionevolezza della decisione presa dalla polizia giudiziaria.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 comma 5
Norma penale sostanziale contestata (illecito relativo alla detenzione/cezione di sostanze stupefacenti). Individua il tipo di reato oggetto del controllo di convalida.
codice di procedura penale, art. 381 comma 4
Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto
Per gli arresti facoltativi la convalida richiede che esista ragionevole motivo di procedere per gravità del fatto o pericolosità del soggetto; il giudice della convalida deve valutare la ragionevolezza della scelta della polizia sulla base degli elementi disponibili al momento dell'arresto.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 5, n. 1814/2015; Sez. 5, n. 10916/2012; Sez. 6, n. 48471/2013)
Principio consolidato secondo cui il giudice della convalida opera un controllo di "mera ragionevolezza" ponendosi nella situazione di chi ha operato l'arresto e non può estendere il controllo alla verifica dei presupposti di responsabilità penale; le valutazioni devono limitarsi agli elementi conosciuti 'ora per allora'.
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida di un arresto facoltativo il giudice deve valutare la ragionevolezza della decisione della polizia giudiziaria sulla base degli elementi disponibili al momento dell'arresto (ex ante) e non procedere a un'istruttoria piena sul fatto o sulla responsabilità.
- L'arresto facoltativo è legittimo solo se giustificato dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto; anche una piccola quantità di droga "pesante" (es. cocaina) può concorrere, insieme ad altri elementi, a valutare la gravità/pericolosità.
- Elementi quali alias multipli, precedenti di polizia e comportamenti (es. pronta individuazione del fornitore) possono costituire indizi rilevanti di pericolosità ai fini della convalida dell'arresto.
- Informazioni emerse dopo l'arresto (es. dichiarazioni sull'occupazione, situazione familiare) sono più rilevanti per la determinazione dello status libertatis e delle esigenze cautelari, ma non possono essere usate per negare retrospettivamente la ragionevolezza dell'arresto se non erano conosciute al momento dell'intervento.
- Se il giudice della convalida invalida l'arresto basandosi su elementi sopraggiunti o conducendo un esame probatorio esaustivo, la decisione può essere annullata in sede di legittimità.
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