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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2485/2022 del 21/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in giudizio abbreviato, aveva confermato la responsabilità del ricorrente per i reati di associazione di stampo mafioso con funzioni organizzative (capo A) e trasferimento fraudolento di valori (capo D). Il ricorrente contestava la mancata prova della sua partecipazione con funzioni organizzative al clan Mallardo, sostenendo che gli investimenti fossero di natura personale dei Mallardo (in particolare del cognato Francesco Mallardo) e non reinvestimenti del sodalizio; denunciava l'attendibilità dei collaboratori di giustizia (soprattutto Pirozzi Giuliano) e delle intercettazioni, chiedeva la riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 648-ter (e non dell'art. 416-bis), contestava il riconoscimento delle aggravanti (possesso di armi e reimpiego di capitali) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha confermato che la motivazione della Corte d'appello è stata ampia e logica, fondandosi su plurimi elementi di riscontro (dichiarazioni dei collaboratori Pirozzi e Izzo, intercettazioni in cui l'imputato discuteva autonomamente investimenti con il capoclan e la frase "non si prende niente nessuno"). La corte ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente al clan Mallardo con funzioni organizzative e ha escluso la riclassificazione in 648-ter, posto che la partecipazione al sodalizio rende inapplicabile la diversa qualificazione. Sono state confermate anche le aggravanti: il possesso di armi è valutato nella prospettiva dell'associazione e imputabile ai singoli soci; l'aggravante del reimpiego (art. 416-bis, sesto comma) ha natura oggettiva e può essere riferita all'associazione nel suo complesso e, quindi, ai suoi partecipi. Infine, il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato dalla gravità e dal ruolo ricoperto dall'imputato nel sodalizio.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La Corte ha ritenuto configurata l'associazione di tipo mafioso e la partecipazione organizzativa del ricorrente ai sensi dell'art. 416-bis; ha richiamato la distinzione tra i commi (terzo, quarto, sesto) e interpretato l'aggravante del reimpiego (sesto comma) come circostanza oggettiva riferibile all'associazione e valutabile a carico dei singoli soci quando essi ne erano a conoscenza o l'ignoranza è da ritenersi colposa.

  • art. 648-ter c.p.

    Richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione, è stato escluso perché la norma richiede che l'autore non sia partecipe del reato presupposto; essendo il ricorrente riconosciuto parte del sodalizio, la fattispecie applicabile è quella associativa e non il delitto di riciclaggio autonomo.

  • art. 59 c.p.

    Applicazione della regola di imputazione delle circostanze (secondo comma): l'aggravante oggettiva riconosciuta all'associazione può essere valutata a carico di tutti i componenti, salvo che il singolo provi di non essere stato a conoscenza per fatti non imputabili a colpa.

  • art. 70 c.p.

    Richiamato in relazione alla natura oggettiva dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, sesto comma, e alla sua valutazione come carattere dell'associazione e non come fatto meramente personale.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in tema di circostanze attenuanti generiche: la Corte ha motivato il diniego valorizzando elementi ritenuti prevalenti (gravità della condotta e ruolo di vertice), conformemente al criterio di valutazione discrezionale del giudice di merito.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se supportate da riscontri (intercettazioni, atti di gestione o altre prove), possono costituire elemento decisivo per la prova della partecipazione e del ruolo organizzativo in un sodalizio mafioso.
  • Le intercettazioni sono valutate dal giudice di merito secondo logica e massime di esperienza; interpretazioni cautelose o alternative proposte dalla difesa difficilmente prevalgono in cassazione se il giudice di merito ha motivato adeguatamente la lettura delle conversazioni.
  • La qualificazione delle condotte come associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) esclude la riqualificazione automatica in reati diversi come il riciclaggio (art. 648-ter) quando l'imputato risulti partecipe del sodalizio: la partecipazione al reato presupposto rende applicabile la fattispecie associativa.
  • L'aggravante del reimpiego (art. 416-bis, sesto comma) ha natura oggettiva e può essere attribuita all'intero sodalizio; per farla valere contro il singolo non è necessario che questi abbia materialmente reinvestito i capitali, purché fosse a conoscenza (o possa ritenersi colpevolmente ignorante) dell'attività di reimpiego dell'organizzazione.
  • Il riconoscimento dell'aggravante per il possesso di armi in associazioni mafiose può fondarsi su accertamenti complessivi sull'organizzazione (fatti di sangue, intercettazioni, precedenti accertamenti sul gruppo) e non richiede sempre l'individuazione dell'arma in capo al singolo.
  • Le circostanze attenuanti generiche sono di valutazione discrezionale del giudice di merito; possono essere negate se prevalgono elementi attinenti alla gravità del reato o al ruolo assunto dal condannato all'interno del sodalizio.

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