Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45419/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tripodi ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione (reato ascritto ex artt. 54 e 1161 cod. nav., capo a). Nel ricorso in Cassazione ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 129 comma 2 cod. proc. pen., 54 e 1161 cod. nav., 44 d.P.R. 380/01 e 142 e 181 d.lgs. 42/2004. Sosteneva che dalle risultanze tecniche emergeva l'"indisponibilità" di prova dell'occupazione demaniale e l'avvenuto ripascimento della costa antistante la sua struttura, deducendo che sussisteva una prova "incontrovertibile di innocenza" che avrebbe imposto l'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, in presenza di una causa di estinzione del reato (prescrizione), l'invocazione dell'assoluzione ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p. richiede la dimostrazione dell'"evidenza" dei presupposti assolutori, cioè fatti tali da poter essere accertati quasi per semplice constatazione. Il ricorrente non ha fornito dati tecnico-scientifici specifici e incontestati tali da dimostrare l'evidenza dell'innocenza; ha inoltre confuso censure di violazione di legge con rilievi sulla motivazione e non ha specificato la natura del vizio motivazionale. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 129 comma 2 cod. proc. pen.

    Prevede che, quando il reato si estingue per causa sopravvenuta (es. prescrizione), il giudice può dichiarare l'estinzione oppure assolvere nel merito se risulta in modo evidente che il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso; la Corte ha precisato che l'evidenza deve poter emergere con semplice constatazione

  • art. 54 cod. nav.

    Norma del codice della navigazione richiamata quale parte della fattispecie contestata; nella sentenza è stata utilizzata come riferimento alla qualificazione del fatto contestato (reato demaniale/marittimo)

  • art. 1161 cod. nav.

    Ulteriore norma del codice della navigazione ascritta nel capo d'imputazione; richiamata nel ricorso ma la Corte di Cassazione non ha ritenuto fondata la richiesta di assoluzione alla luce della documentazione prodotta

  • art. 44 d.P.R. 380/2001

    Norma del testo unico sull'edilizia invocata dal ricorrente in relazione a presunte opere abusive; la Corte non ha esaminato nel merito la questione sostanziale perché ha dichiarato il ricorso inammissibile

  • art. 142 d.lgs. 42/2004

    Norma del Codice dei beni culturali e del paesaggio citata in relazione a vincoli paesaggistici; menzionata nel ricorso ma non decisiva per la decisione di inammissibilità

  • art. 181 d.lgs. 42/2004

    Altra norma del Codice dei beni culturali relativa a sanzioni/occupazioni del suolo nel contesto paesaggistico; invocata dal ricorrente senza che la Corte la ritenesse idonea a dimostrare l'evidenza dell'innocenza

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Disciplina il vizio di violazione di legge come motivo di ricorso in Cassazione; la Corte ricorda che la censura deve riguardare l'erronea sussunzione del fatto nella fattispecie astratta per configurare effettivamente la violazione di legge

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, di condannare la parte al pagamento delle spese e, se ricorrono profili di colpa nella proposizione del ricorso, ad un versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato questa norma irrogando 3.000 euro

Massime di principio

  • Quando il reato è estinto per prescrizione, per ottenere in Cassazione l'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p. occorre dimostrare in maniera evidente e incontrovertibile che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; non è sufficiente una mera riconsiderazione delle prove.
  • Le censure in Cassazione devono essere ben inquadrate: la contestazione della "violazione di legge" richiede dimostrare un errore di sussunzione nella ricostruzione giuridica del fatto; i rilievi sulla motivazione devono invece indicare in modo specifico la natura del vizio (contraddittorietà, illogicità, lacune decisivi). Confondere i due profili può portare all'inammissibilità.
  • La mera riproposizione di valutazioni alternative delle prove dichiarative senza dati tecnici specifici e incontestati non è sufficiente a integrare l'evidenza richiesta per l'assoluzione quando è intervenuta la prescrizione.
  • Chi propone ricorso privo di fondamento manifesto rischia non solo l'inammissibilità ma anche la condanna al pagamento delle spese e, se ricorrono profili di colpa, di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Se si contesta un accertamento tecnico (rilievi metrici, misure, perizie), in Cassazione è necessario fornire elementi tecnici chiari e non contraddittori che dimostrino l'irragionevolezza o l'errore palese della valutazione svolta dai giudici di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.