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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45409/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trieste che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Udine per il reato contestato dagli artt. 110, 56 e 624-bis c.p. (tentato furto con modalità professionale, tentativo interrotto dall'allarme e dal risveglio del derubato). Il ricorso articolava tre motivi: 1) nullità della misura per mancata traduzione in lingua albanese dell'ordinanza di custodia cautelare, con richiamo a art. 6 CEDU e art. 14 Patto ICCPR; 2) carenza di gravi indizi di colpevolezza rispetto al capo a) di imputazione e motivazione illogica del Tribunale (contestata la mera ripetizione delle valutazioni del Gip); 3) insussistenza o mancata attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p. (pericolo di recidiva), deducendo che l'unico precedente risaliva al 2018 e che il ricorrente, rientrato in Albania, non mostrava attualità del pericolo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la mancata traduzione determina nullità solo se già al momento dell'adozione del provvedimento era emerso che l'indagato non conosceva l'italiano; nel caso specifico tale circostanza è emersa solo dopo l'esecuzione, durante l'interrogatorio di garanzia del 9/04/2024, la traduzione era stata disposta dal Gip l'8/04/2024 e depositata prima del riesame. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il vizio manifestamente infondato, confermando il limite del sindacato in cassazione sulle valutazioni indiziarie e ritenendo adeguata la ricostruzione del Tribunale sulla base di molteplici elementi (denuncia della vittima, presenza di due soggetti in fuga, rinvenimento di auto con targa provento di furto, riscontri su biglietti d'ingresso/uscita autostradali con impronte riconducibili al ricorrente). Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto che, pur non espresso in termini testuali, il giudizio del Tribunale documenta l'attualità del pericolo di recidiva desunta dall'elevata professionalità nell'esecuzione del tentativo, dal precedente per rapina e dallo stato di disoccupazione. In conclusione il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p., art. 56 c.p., art. 624-bis c.p.

    Indicano il titolo di reato contestato (concorso di persone, tentativo e la fattispecie di furto aggravato/reato grave); la Corte ne ha ritenuto configurata la probabilità di responsabilità alla stregua degli indizi raccolti.

  • art. 306 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'inefficacia/nullità della misura cautelare per mancata traduzione; la Corte ha valutato che l'articolo non impedisce la validità dell'ordinanza fino al momento in cui emerga la mancata conoscenza della lingua.

  • art. 143 c.p.p.

    Norma richiamata in combinato con l'art. 292 sul regime delle nullità; la Corte applica il principio che la mancata traduzione integra nullità solo se la condizione di alloglottismo era già nota.

  • art. 292 c.p.p.

    Collegata all'art. 143 per la nullità degli atti processuali in presenza di specifiche irregolarità formali come la mancata traduzione quando obbligatoria.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente per violazione del diritto a un equo processo/lingua comprensibile; la Corte ha valutato la questione alla luce della giurisprudenza che distingue i casi in cui l'alloglottismo era già noto.

  • art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici

    Richiamato dal ricorrente insieme alla CEDU per sostenere il diritto all'informazione nella lingua comprensibile; la Corte non ha ritenuto tale vizio decisivo alla luce delle circostanze emerse nel procedimento.

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    Prevede le esigenze cautelari (pericolo di recidiva, ecc.); la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente riscontrato il pericolo attuale di recidiva basato su elementi concreti.

  • art. 192, comma 2 c.p.p.

    Richiamato dalla Corte per distinguere il piano della prova indiziaria dalla valutazione dei gravi indizi necessari per la misura cautelare: per la misura è sufficiente una qualificata probabilità di colpevolezza.

Massime di principio

  • La mancata traduzione di un'ordinanza di custodia cautelare integra nullità solo se, al momento dell'adozione del provvedimento, era già emerso che l'indagato non conosce la lingua italiana; se tale condizione emerge successivamente, l'ordinanza resta valida fino al momento della scoperta, salvo che la traduzione non sia fornita in un congruo termine.
  • In cassazione il sindacato sulla motivazione del giudice del riesame in materia di gravi indizi è limitato: non è consentito un nuovo apprezzamento delle prove, ma solo la verifica di adeguatezza e congruenza logica della motivazione rispetto agli elementi indiziari.
  • Per l'applicazione della custodia cautelare è sufficiente una qualificata probabilità di responsabilità fondata su elementi indiziari convergenti (denuncia, riscontri materiali, comportamenti sospetti), non serve la prova decisiva richiesta a giudizio di merito.
  • L'attualità delle esigenze cautelari (es. pericolo di recidiva) può essere desunta da elementi quali modalità professionali del reato, precedenti penali e situazione personale (es. disoccupazione) anche se non sempre il provvedimento riporta una formula espressa.
  • La difesa che contesti la motivazione del riesame dovrebbe dimostrare incongruenze logiche precise o violazioni di diritto, perché la mera proposizione di una diversa lettura degli elementi non è sufficiente a vincere il criterio restrittivo del controllo in cassazione.

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