Cassazione Penale, Sentenza n. 45403/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) violazione degli artt. 420 bis e 178 lett. c) c.p.p. per avere proceduto in assenza dell'imputato senza che questi fosse informato della celebrazione del processo di primo grado e di appello; il difensore sostiene che le notifiche erano eseguite presso uno studio dove il difensore di fiducia aveva dismesso il mandato e che il difensore d'ufficio non aveva mai instaurato rapporti con l'imputato; 2) illegittimità e/o applicabilità dell'art. 581, comma 1‑quater, c.p.p. al caso, con effetto di impedire al difensore senza mandato di impugnare l'ordinanza che dispone il procedimento in assenza, con profili di censura costituzionale se applicata rigidamente; 3) estinzione del reato per prescrizione ex art. 157 c.p., in considerazione della qualificazione della recidiva come specifica infraquinquennale e della decorrenza del termine prescrizionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso ammissibile anche in assenza di specifica procura, ritenendo che l'art. 581, comma 1‑quater, non possa precludere l'impugnazione quando si deduce che l'imputato non era stato informato della celebrazione del processo. Tuttavia, sul merito la Corte ha respinto i rilievi difensivi: ha ritenuto legittima la decisione di procedere in assenza perché l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia che non aveva rifiutato la domiciliazione né lamentato l'assenza di contatti e perché il difensore d'ufficio non aveva contestato in appello la decisione di procedere in assenza; ha inoltre escluso l'estinzione per prescrizione, calcolando il termine prescrizionale tenendo conto della recidiva come circostanza aggravante ad effetto speciale e del concorso di circostanze ex art. 63 comma 4 c.p., con determinazione di un termine ordinario di anni 8 aumentato alla metà per atti interruttivi (anni 12), perciò non ancora decorso alla data della sentenza. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice richiamata come reato base (furto con violenza o minaccia), contestata nel capo di imputazione; applicata come titolo del fatto per cui è stata riconosciuta responsabilità.
art. 625 n. 2 c.p.
Aggravante prevista dalla norma richiamata (furto con particolare modalità) considerata e ritenuta operante; contribuisce come circostanza ad effetto speciale al calcolo della prescrizione.
art. 99 comma 3 c.p.
Recidiva specifica infraquinquennale ritenuta in giudizio come circostanza aggravante ad effetto speciale che incide sulla determinazione della pena massima edittale e quindi sul calcolo della prescrizione.
art. 63 comma 4 c.p.
Principio relativo al concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale: in caso di concorso si applica l'aumento massimo previsto dal comma 4; la Corte lo ha usato per aumentare la pena massima ai fini del computo della prescrizione.
art. 157 c.p.
Norma sulla prescrizione: la Corte ha valutato che, tenuto conto della pena massima aumentata per circostanze ad effetto speciale e degli atti interruttivi che aumentano il termine, la prescrizione non era maturata.
art. 161 comma 2 c.p.
Prevede l'aumento del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi; la Corte ha applicato l'aumento della metà su termine già calcolato.
art. 420 bis c.p.p.
Norma che disciplina il procedimento in assenza del imputato nel testo anteriore alla riforma; la Corte ha ritenuto che la decisione di procedere in assenza fosse legittima alla luce dell'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia e dell'assenza di censure tempestive.
art. 178 lett. c) c.p.p.
Riguarda nullità processuali di carattere intermedio; la Corte ha ritenuto che eventuali nullità di questo tipo dovessero essere dedotte con l'impugnazione della sentenza di primo grado e non siano state tempestivamente contestate.
art. 180 c.p.p.
Richiamata indirettamente come disciplina delle nullità a regime intermedio che devono essere dedotte tempestivamente; la Corte ha applicato la regola relativa alla deducibilità delle nullità in sede di impugnazione.
art. 581 comma 1‑quater c.p.p.
Norma introdotta dal d.lgs. 150/2022 che limita l'impugnazione senza procura; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile per impedire l'impugnazione in Cassazione dell'ordinanza dichiarativa d'assenza quando si deduce che l'imputato non era stato informato del processo.
art. 89 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
«le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato»
Disposizione transitoria: la Corte ha applicato il regime normativo anteriore alla riforma per le questioni relative all'assenza, essendo l'ordinanza di dichiarazione dell'assenza stata emessa prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.
art. 586 c.p.p.
Richiamata indirettamente in relazione alle impugnazioni connesse alle ordinanze; la Corte ha precisato che gli oneri di allegazione previsti da alcune norme non operano per le impugnazioni avverso le ordinanze se impugnate insieme alla sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato dal difensore come parametro costituzionale (diritto a un giusto processo); la Corte ha deciso nel rispetto del contraddittorio e delle deduzioni processuali necessarie.
art. 24 Cost.
Richiamato dal difensore in relazione ai diritti di difesa; la Corte ha ritenuto però che le garanzie non fossero state compromesse alla luce dell'elezione di domicilio e della mancata impugnazione tempestiva.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia integra, salvo specifiche contestazioni del difensore medesimo, una valida modalità di notifica e può giustificare la decisione di procedere in assenza se non risultano lamentele o rifiuto della domiciliazione da parte del difensore.
- Le nullità processuali, quando sono di regime intermedio (art. 178 lett. c)), devono essere dedotte tempestivamente con l'impugnazione della sentenza di primo grado; l'omessa tempestiva deduzione può precluderne il successivo successo.
- Il difensore d'ufficio può proporre ricorso anche senza specifica procura quando si deduce che l'imputato non è mai stato informato del processo; l'art. 581 c.p.p. non può essere interpretata in modo da negare ogni possibilità di impugnazione in tali casi.
- Per il calcolo della prescrizione si tiene conto della pena massima edittale aumentata per tutte le circostanze aggravanti ad effetto speciale ritenute e, in caso di concorso di tali circostanze, si applica l'aumento massimo previsto dall'art. 63 comma 4 c.p.; inoltre gli atti interruttivi aumentano il termine nella misura prevista dall'art. 161.
- Se il difensore, pur presente in udienza, non solleva la nullità relativa alla celebrazione in assenza, la Corte d'appello non è tenuta a riesaminare ex novo la decisione già adottata dal giudice di primo grado salvo fatti nuovi o elementi che dimostrino la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato.
- Le disposizioni transitorie (art. 89 d.lgs. 150/2022) impongono di applicare il regime precedente alla riforma per le questioni di assenza decise prima dell'entrata in vigore della riforma stessa.
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