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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25360/2026 del 15/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il ricorrente, cittadino georgiano, era stato sottoposto a trattenimento presso un CPR, disposto dal Questore in esecuzione di un decreto di espulsione prefettizio, e il Giudice di pace ne aveva convalidato la misura. Nel procedimento di convalida aveva dedotto di avere già manifestato, diversi mesi prima dell’espulsione e del trattenimento, la volontà di chiedere protezione internazionale mediante PEC inviata dal difensore alla Questura, con richiesta di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda. Sosteneva quindi di avere già acquisito la qualità di richiedente protezione internazionale e che la convalida del trattenimento spettasse alla sezione specializzata del Tribunale ai sensi dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, anziché al Giudice di pace. Il Giudice di pace aveva ritenuto la comunicazione una mera manifestazione di volontà, non ancora idonea a integrare una domanda, anche perché trasmessa dal difensore, corredata da procura non tradotta in lingua georgiana e priva dell’indicazione dell’assistenza di un interprete; aveva pertanto ritenuto acquisita la qualità di richiedente soltanto con la dichiarazione resa personalmente all’udienza di convalida. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett. a), e 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la manifestazione trasmessa via PEC prima dei provvedimenti espulsivo e restrittivo fosse sufficiente ad attribuirgli la qualità di richiedente protezione internazionale. La Corte ha ritenuto applicabile ratione temporis la disciplina anteriore al d.l. n. 100 del 2026, poiché la manifestazione di volontà risaliva al 2 dicembre 2025.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che la nozione di domanda di protezione internazionale abbia natura sostanziale e che debbano essere distinti il momento genetico della manifestazione di volontà dalle successive attività di registrazione e formalizzazione. La manifestazione è idonea quando sia indirizzata a un’autorità riconducibile all’apparato statale, sia obiettivamente riferibile alla volontà di ottenere protezione internazionale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento. La richiesta di appuntamento per la formalizzazione, inviata dal difensore alla Questura per conto dello straniero, può quindi essere sufficiente, purché la volontà sia effettivamente riferibile all’interessato. La mancata traduzione della procura e l’assenza dell’indicazione di un interprete non costituiscono requisiti formali di validità o efficacia, ma possono essere valutate insieme agli altri elementi per verificare la genuina provenienza della volontà. La Corte ha ritenuto che il Giudice di pace non avesse compiuto tale accertamento concreto e avesse illegittimamente escluso l’efficacia della comunicazione per ragioni meramente formali. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento e deciso nel merito, non convalidando il trattenimento e dichiarandone l’inefficacia ab origine. Non ha disposto la regolazione delle spese del giudizio di cassazione, in ragione dell’ammissione ex lege dello straniero al patrocinio a spese dello Stato e dei criteri applicabili alla soccombenza di un’Amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015

    Definisce il richiedente protezione internazionale includendo lo straniero che abbia manifestato la volontà di chiedere protezione; la disposizione recepisce una nozione sostanziale di domanda, distinta dalle successive formalizzazione e registrazione.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142/2015

    È richiamato dal ricorrente quale norma attributiva della competenza sulla convalida del trattenimento alla sezione specializzata del Tribunale quando lo straniero abbia la qualità di richiedente protezione internazionale.

  • art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Disposizioni processuali poste a fondamento della denuncia di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo.

  • d.l. 12 giugno 2026, n. 100

    La disciplina sopravvenuta non si applica ratione temporis alla manifestazione del 2 dicembre 2025, ma conferma la distinzione tra manifestazione di volontà, registrazione e formalizzazione.

  • legge 7 agosto 2026, n. 145

    Ha convertito senza modificazioni il d.l. n. 100 del 2026.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    Individua il giudice cui rivolgere l’istanza di liquidazione del compenso nel giudizio di cassazione, anche in caso di cassazione senza rinvio.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude che la condanna alle spese in favore dello Stato trovi applicazione quando la parte soccombente sia un’Amministrazione statale.

Massime di principio

  • La qualità di richiedente protezione internazionale può essere acquisita prima della registrazione e della formalizzazione della domanda, quando lo straniero abbia manifestato in modo serio e riconoscibile la volontà di ottenere protezione a un’autorità riconducibile all’apparato statale, mediante una comunicazione idonea ad attivare il procedimento amministrativo.
  • La richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di protezione internazionale, trasmessa dal difensore alla Questura per conto dello straniero, può integrare la manifestazione della volontà di chiedere protezione, purché ne siano provate la ricezione, la riferibilità all’interessato e l’inequivoca finalizzazione.
  • Il carattere personale della volontà di chiedere protezione internazionale non impedisce la trasmissione materiale della dichiarazione tramite un difensore; il difensore non può sostituire la propria volontà a quella dello straniero, ma può farsi tramite di una volontà già formata.
  • La mancata traduzione della procura e l’assenza dell’indicazione dell’assistenza di un interprete non costituiscono requisiti legali di forma della manifestazione di volontà; sono soltanto elementi probatori da valutare, insieme alle altre risultanze, per accertare l’effettiva provenienza e genuinità della volontà dello straniero.
  • Il giudice non può escludere automaticamente la riferibilità della manifestazione di volontà sulla sola base della mancata traduzione della procura o della mancata conoscenza della lingua italiana, ma deve compiere una valutazione concreta dell’intero materiale probatorio.
  • Quando la manifestazione significativa della volontà di chiedere protezione sia anteriore al decreto di espulsione e al trattenimento, la convalida del trattenimento da parte del giudice privo della competenza prevista per i richiedenti protezione internazionale è illegittima; la cassazione del decreto di convalida determina l’inefficacia ab origine del trattenimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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