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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25320/2026 del 15/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al resistente (pubbliche amministrazioni)

La controversia

I proprietari privati, qualificatisi anche come eredi dei precedenti titolari, avevano convenuto il Comune, l'amministrazione ministeriale competente e la Capitaneria di porto chiedendo l'accertamento della proprietà di terreni occupati per la realizzazione di un'area di sosta per camper, la restituzione dei fondi e il risarcimento dei danni. L'intervento rientrava in un programma di recupero urbanistico e ambientale, comprendente piste ciclabili e pedonali, parcheggi e opere a verde, finanziato con fondi pubblici e approvato con delibera comunale n. 105 del 29 aprile 2005. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano dichiarato la giurisdizione amministrativa, ritenendo che l'approvazione del progetto integrasse, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità. La Corte d'appello aveva inoltre accertato la natura privata dei beni, escludendone l'appartenenza al demanio marittimo. A seguito della riassunzione davanti al TAR, quest'ultimo aveva sollevato conflitto negativo di giurisdizione, sostenendo che la delibera non fosse finalizzata all'espropriazione e che l'amministrazione avesse agito quale proprietaria, ritenendo erroneamente demaniali i terreni. I proprietari e il pubblico ministero hanno chiesto l'affermazione della giurisdizione ordinaria, qualificando l'occupazione come materiale e usurpativa; l'amministrazione ministeriale ha invece sostenuto la giurisdizione amministrativa, ritenendo sufficiente l'approvazione del progetto dell'opera pubblica.

La decisione

La Corte di cassazione ha risolto il conflitto dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo e rimettendo le parti davanti al TAR Molise. Ha ritenuto che l'approvazione del progetto definitivo dell'opera, quando ricorrano i presupposti dell'art. 12, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 327/2001, produca automaticamente la dichiarazione di pubblica utilità, anche se l'atto non esplicita la finalità espropriativa. Nel caso concreto, la delibera n. 105 del 2005 individuava l'area e le opere da realizzare e approvava il relativo intervento, sicché l'occupazione risultava mediatamente riconducibile all'esercizio di un potere autoritativo. È stata ritenuta irrilevante sia la convinzione dell'amministrazione circa la demanialità dei terreni sia l'assenza di un'espressa volontà di procedere all'espropriazione. Le spese sono state rimesse al merito.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 327/2001

    Se l'opera è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico, a una sua variante o a uno degli atti indicati all'articolo 10, comma 1, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta quando è approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità.

    L'approvazione del progetto definitivo può determinare automaticamente la dichiarazione di pubblica utilità, anche senza un'espressa indicazione della finalità espropriativa.

  • art. 53, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    La disposizione, nel testo ratione temporis applicabile, era stata posta a fondamento della precedente declinatoria di giurisdizione; la decisione esamina invece specificamente l'effetto dell'art. 12 sulla devoluzione al giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Quando il progetto definitivo di un'opera pubblica è approvato nei presupposti previsti dall'art. 12, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta automaticamente, anche se l'atto non indica espressamente la finalità espropriativa.
  • L'occupazione di un bene privato è riconducibile, anche mediatamente, all'esercizio di un potere autoritativo quando sia preceduta dall'approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica; le controversie relative alla restituzione del bene e al risarcimento dei danni appartengono, in tal caso, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • Ai fini della giurisdizione amministrativa non è decisivo che l'amministrazione abbia agito ritenendo il bene demaniale, né che non abbia manifestato l'intenzione di avviare una procedura espropriativa, se l'approvazione del progetto definitivo produce per legge la dichiarazione di pubblica utilità.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile

Testo integrale

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