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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25340/2026 del 15/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente pubblico)

La controversia

La società appaltatrice aveva stipulato con l’ente provinciale un contratto di appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di opere viarie. Il contratto prevedeva la consegna del progetto esecutivo entro novanta giorni dalla stipulazione, sulla base del progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante. L’appaltatrice aveva contestato carenze del progetto definitivo e aveva predisposto un progetto esecutivo che, secondo la stazione appaltante, non rispettava le prescrizioni del progetto definitivo. L’ente aveva quindi avviato la procedura di risoluzione in danno e successivamente dichiarato di non approvare il progetto esecutivo e di risolvere il contratto per inadempimento dell’appaltatrice. La società aveva chiesto di accertare l’illegittimità della risoluzione disposta dalla Provincia, la risoluzione del contratto per grave inadempimento della stazione appaltante o, in subordine, il recesso, nonché il risarcimento di lucro cessante, costi di progettazione e gestione della commessa, spese generali, perdita di chance e danno all’immagine, anche ai sensi degli artt. 2043 e 2041 c.c. Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo che il progetto definitivo, pur presentando carenze, possedesse i requisiti tecnici essenziali e che tali carenze fossero emendabili con interventi di limitato impatto tecnico-economico. Aveva inoltre ritenuto che l’appaltatrice fosse obbligata ad attenersi al progetto definitivo e che il progetto esecutivo predisposto fosse non conforme, mentre l’inadempimento della stazione appaltante non fosse tale da prevalere su quello dell’appaltatrice. Con il ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, la società ha denunciato: violazione della disciplina sui contenuti del progetto definitivo ed esecutivo e delle clausole contrattuali; violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. nella valutazione comparativa degli inadempimenti; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione nella valutazione della consulenza tecnica d’ufficio; violazione della disciplina sulle varianti progettuali; omessa pronuncia sulla domanda di recesso; illegittimo rigetto della domanda di arricchimento senza causa; conseguente caducazione della statuizione sulle domande risarcitorie e sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. I primi quattro motivi sono stati ritenuti diretti a ottenere una nuova valutazione del merito, delle risultanze della consulenza tecnica e della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito. La Corte ha rilevato che, in presenza di reciproci inadempimenti, il giudizio comparativo sulla maggiore gravità e rilevanza delle violazioni appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.; nella specie non ricorrevano anomalie motivazionali rilevanti né omissioni sull’esame di fatti decisivi. Ha inoltre evidenziato la doppia conforme di merito, ostativa alla riproposizione delle censure fattuali ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. La doglianza relativa all’omessa pronuncia sul recesso è stata ritenuta infondata o comunque assorbita, poiché una questione può risultare implicitamente definita da altre statuizioni. Il quinto e il settimo motivo sono stati dichiarati inammissibili per la loro dipendenza dall’accoglimento dei motivi principali, rimasti invece inammissibili. Il sesto motivo, concernente l’art. 2041 c.c., è stato dichiarato inammissibile perché non censurava una delle autonome rationes decidendi della sentenza d’appello, ossia la genericità del motivo di gravame relativo all’arricchimento senza causa. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 16.200,00 oltre accessori, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 16 legge n. 109/1994

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai contenuti e agli obblighi inerenti alla progettazione nell’appalto integrato; la Corte non accoglie la censura, ritenendola veicolo di una rivalutazione del merito.

  • artt. 25 e 140 d.P.R. n. 554/1999

    Richiamati con riguardo, rispettivamente, ai requisiti del progetto definitivo e alla disciplina delle varianti; le relative doglianze sono dichiarate inammissibili perché attinenti alla ricostruzione fattuale e alla valutazione della consulenza tecnica.

  • art. 14 del contratto d’appalto

    Clausola contrattuale richiamata in relazione all’obbligo dell’appaltatrice di elaborare il progetto esecutivo conformemente al progetto definitivo.

  • artt. 1453 e 1455 c.c.

    La valutazione della gravità dell’inadempimento e della prevalenza, nei contratti a prestazioni corrispettive, dell’inadempimento di una parte rispetto a quello dell’altra costituisce giudizio di merito, non rivedibile in cassazione nei termini prospettati.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove e della consulenza tecnica; la Corte esclude che il ricorso possa trasformarsi in una revisione degli accertamenti fattuali.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    La doppia conforme preclude, nei limiti applicabili ratione temporis, la proposizione in cassazione di censure fondate su una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Delimita i vizi denunciabili in cassazione; non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove e l’accertamento dei fatti compiuti dai giudici di merito, salvo i rigorosi limiti del vizio motivazionale rilevante.

  • art. 122 d.P.R. n. 554/1999

    Richiamato con riferimento alla domanda di recesso dell’appaltatrice; la mancata specifica argomentazione non integra omessa pronuncia quando la questione risulta implicitamente assorbita da altre statuizioni.

  • art. 2041 c.c.

    La domanda di arricchimento senza causa è stata dichiarata inammissibile in cassazione perché la ricorrente non aveva censurato una distinta ratio decidendi autonomamente sufficiente, concernente la genericità del motivo d’appello.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la caducazione delle statuizioni dipendenti dall’accoglimento dei motivi principali; la declaratoria di inammissibilità di questi ultimi esclude tale effetto.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Impone, in caso di declaratoria di inammissibilità, il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando siano prospettati inadempimenti reciproci, il giudice di merito deve comparare il comportamento complessivo delle parti, considerando gli interessi perseguiti e l’entità oggettiva delle violazioni, per individuare l’inadempimento prevalente e causalmente rilevante rispetto all’alterazione del sinallagma; tale valutazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti dei vizi motivazionali ammessi dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali, della consulenza tecnica d’ufficio o della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, mediante la prospettazione di una diversa interpretazione degli elementi probatori.
  • In presenza di una doppia conforme sulle questioni di fatto, le censure dirette a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale sono precluse nei limiti previsti dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., salvo la deduzione di un effettivo omesso esame di un fatto decisivo e controverso nei limiti consentiti dalla legge.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la domanda o la questione, pur non essendo esaminata con autonoma motivazione, risulti implicitamente assorbita o definita da altre statuizioni logicamente incompatibili con il suo accoglimento.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le ragioni autonome poste a fondamento della decisione.
  • Le domande o i motivi di impugnazione devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della pronuncia impugnata; la mancata contestazione di una ratio autonoma rende inammissibile la censura, anche se vengono contestate altre argomentazioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoArricchimento senza causaOnere della prova

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