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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25319/2026 del 15/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

I comproprietari di alcuni fondi agricoli avevano agito nei confronti della società distributrice di energia elettrica chiedendo l'accertamento dell'occupazione abusiva dei terreni e dell'area sottostante i cavi mediante diciannove pali in cemento, due contatori, un traliccio e linee elettriche di bassa e media tensione, realizzati in assenza di autorizzazione e di una regolare procedura ablativa. Avevano domandato la rimozione degli impianti e il risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione, dall'asservimento di fatto, dal mancato utilizzo agricolo dei fondi e dalla perdita di redditi; in subordine, avevano chiesto l'indennità di asservimento e il risarcimento nell'ipotesi di costituzione della servitù. La società aveva resistito e aveva chiesto in via riconvenzionale l'accertamento dell'usucapione della servitù di elettrodotto, eccependo in subordine la prescrizione del diritto al risarcimento. Il Tribunale aveva accolto le domande dei proprietari, ordinando la rimozione delle opere e liquidando equitativamente il danno in euro 2.000, oltre interessi, e aveva rigettato la domanda di usucapione per difetto di prova. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, dichiarando tardiva la produzione del provvedimento regionale di autorizzazione in sanatoria e di dichiarazione di pubblica utilità, rigettando l'appello principale e confermando la liquidazione equitativa; i proprietari avevano proposto appello incidentale sulla quantificazione del danno. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: i primi due relativi al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, in ragione della sanatoria e della dichiarazione di pubblica utilità della linea di media tensione; il terzo relativo alla pretesa rinuncia implicita dei proprietari alla tutela reale, in favore del ristoro economico; il quarto relativo all'omesso esame della pubblicità legale del provvedimento di sanatoria. I proprietari hanno resistito e hanno proposto ricorso incidentale, censurando il rigetto della tesi sulla rinuncia implicita alla tutela reale e, secondo quanto riportato nella motivazione, contestando la decisione sulla domanda di rimozione. Le Sezioni Unite sono state investite limitatamente alle questioni di giurisdizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale. Ha ritenuto che la società, avendo in primo grado resistito davanti al giudice ordinario alla domanda di rimozione e avendo proposto davanti a quel giudice una domanda riconvenzionale di usucapione della servitù, non fosse soccombente sul capo, anche implicito, relativo alla giurisdizione e non fosse quindi legittimata a impugnare tale capo per la prima volta in appello. La decisione di merito implica infatti il riconoscimento della giurisdizione del giudice adito, capo autonomo suscettibile di giudicato; chi ha ottenuto una pronuncia di merito dal giudice prescelto è considerato vittorioso sul capo della giurisdizione. La Corte ha inoltre escluso che la successiva produzione del provvedimento di autorizzazione in sanatoria, pubblicato nel bollettino regionale, rendesse ammissibile la censura: il documento era anteriore all'introduzione del giudizio di primo grado e avrebbe potuto essere tempestivamente prodotto per sostenere la giurisdizione amministrativa. Il terzo e il quarto motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale non sono stati decisi dalle Sezioni Unite e sono stati rimessi alla Seconda Sezione Civile, competente in materia di diritti reali. Pertanto, il giudizio di cassazione non è stato definito integralmente nel merito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    È stato indicato quale parametro del motivo concernente la giurisdizione, ritenuto infondato perché la società non era legittimata a impugnare il capo implicito sulla giurisdizione.

  • art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.

    controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere nelle procedure espropriative

    La società invocava la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per l'occupazione dei terreni e per la sanatoria dell'elettrodotto, ma la Corte non ha esaminato nel merito tale riparto, ritenendo preclusa la censura per difetto di soccombenza sulla giurisdizione.

  • art. 7 c.p.a.

    comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'assimilazione dell'attività di realizzazione e sanatoria dell'impianto a un esercizio di potere pubblico; la Corte non ha accolto la censura per ragioni processuali.

  • art. 25 L.R. Calabria n. 17/2000

    autorizzazione in sanatoria degli impianti e dichiarazione di pubblica utilità

    La norma regionale era invocata per sostenere la riconducibilità della linea di media tensione a un procedimento preordinato all'esproprio. Il relativo provvedimento, tuttavia, era stato prodotto tardivamente in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    tardività della produzione documentale in appello

    La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la produzione del provvedimento di sanatoria perché anteriore al giudizio di primo grado e producibile tempestivamente; le Sezioni Unite hanno ritenuto corretta tale valutazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla società in relazione alla mancata decisione sulla giurisdizione; la censura non è stata accolta.

  • art. 37 c.p.c.

    rilevabilità del difetto di giurisdizione

    Richiamato nel motivo relativo alla questione di giurisdizione, senza che la Corte riconoscesse alla parte la legittimazione a dedurla nel caso concreto.

  • art. 111 Cost.

    Invocato unitamente agli artt. 112, 37 e 345 c.p.c. per censurare la mancata pronuncia sulla giurisdizione; la censura è stata respinta.

  • art. 122 R.D. n. 1775/1933

    indennità di asservimento

    Richiamato quale fondamento della domanda subordinata dei proprietari relativa all'indennità di asservimento.

  • art. 123 R.D. n. 1775/1933

    indennità di asservimento

    Richiamato quale fondamento della domanda subordinata dei proprietari relativa all'indennità di asservimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    Indicato per i motivi concernenti la giurisdizione, la rinuncia implicita alla tutela reale e la questione dell'interpretazione delle domande; soltanto i primi due motivi sono stati decisi e rigettati.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    Invocato per censurare l'omesso esame della pubblicità legale del provvedimento di sanatoria; il relativo motivo è stato rimesso alla Seconda Sezione Civile.

Massime di principio

  • La parte che, dopo avere accettato il giudice ordinario quale giudice della controversia, vi abbia resistito nel merito e abbia proposto una domanda riconvenzionale, non è legittimata a impugnare la decisione per difetto di giurisdizione qualora sia rimasta soccombente nel merito ma non sul capo, anche implicito, relativo alla giurisdizione.
  • La pronuncia di merito contiene implicitamente la decisione sull'esistenza della giurisdizione quale antecedente logico necessario; tale statuizione costituisce un capo autonomo suscettibile di giudicato.
  • La parte che ha ottenuto dal giudice da essa adito una pronuncia sul merito deve considerarsi vittoriosa sul capo relativo alla giurisdizione, perché il giudice ha riconosciuto il proprio potere-dovere di decidere la controversia.
  • La produzione in appello di un provvedimento amministrativo anteriore all'introduzione del giudizio di primo grado non può essere giustificata dal fatto che l'atto sia soggetto a pubblicità legale, quando la parte avrebbe potuto produrlo tempestivamente per dimostrare la giurisdizione invocata.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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