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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25354/2026 del 15/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società assicuratrice aveva rilasciato due polizze fideiussorie nell'interesse di una società beneficiaria e a favore del Ministero, a garanzia di contributi pubblici concessi ai sensi della legge n. 488/1992. Dopo la revoca delle agevolazioni, l'agente della riscossione aveva notificato alla garante una cartella per il recupero delle somme. La garante aveva proposto opposizione alla cartella contro il Ministero e, in via di manleva e regresso, contro la società garantita e i relativi soci o garanti. Il Tribunale aveva rigettato sia l'opposizione sia la domanda di manleva e regresso, condannando la garante alle spese in favore del Ministero. La Corte d'appello aveva dichiarato tardivo l'appello contro il Ministero e rigettato quello contro gli altri appellati. La Corte di cassazione, con l'ordinanza oggetto dell'istanza, aveva cassato senza rinvio la decisione sulla domanda principale, rilevando l'originaria inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione passiva del solo Ministero, e aveva accolto un motivo relativo alla domanda di manleva e regresso, cassando con rinvio su tale punto. La società assicuratrice ha poi chiesto la correzione dell'ordinanza, sostenendo che la nuova liquidazione delle spese di primo e secondo grado in favore del Ministero costituisse un errore materiale e producesse una duplicazione dei titoli esecutivi, poiché la motivazione avrebbe dovuto intendersi nel senso della mera conferma delle liquidazioni già effettuate dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile la memoria depositata dal Ministero, poiché il Ministero non aveva tempestivamente depositato un formale controricorso e, in mancanza di controricorso, non poteva partecipare alla fase scritta mediante memoria illustrativa. Nel merito, ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione. Ha ritenuto che non vi fosse una divergenza involontaria tra motivazione e dispositivo, ma una corretta applicazione degli effetti della cassazione senza rinvio per originaria improponibilità o inammissibilità della domanda. Tale cassazione aveva travolto integralmente le sentenze di merito relative alla domanda principale, comprese le statuizioni sulle spese. Di conseguenza, la Corte di cassazione aveva il potere-dovere di liquidare autonomamente le spese di tutte le fasi del giudizio relative a quella domanda, applicando il principio della soccombenza e i parametri vigenti, anziché limitarsi a confermare le precedenti liquidazioni. La quantificazione distinta delle spese di primo e secondo grado nel dispositivo non costituiva quindi un lapsus correggibile, ma una statuizione consapevole e giuridicamente corretta. Il ricorso per correzione di errore materiale è stato pertanto dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    correzione delle sentenze e delle ordinanze per omissioni o errori materiali

    Il rimedio consente di correggere esclusivamente una fortuita e involontaria divergenza tra il pensiero del giudice e la sua trascrizione materiale, senza rimettere in discussione il contenuto precettivo o la correttezza giuridica della decisione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    correzione degli errori materiali e di calcolo nelle pronunce della Corte di cassazione

    La disposizione è applicabile solo a errori materiali effettivi e non consente di ottenere una revisione della statuizione sulle spese o di contestare la scelta giuridica contenuta nel provvedimento.

  • art. 370 c.p.c.

    La parte intimata che intenda partecipare attivamente alla fase scritta del giudizio deve depositare tempestivamente un formale controricorso; in mancanza, non può depositare memorie illustrative.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    memorie illustrative nel procedimento camerale

    La facoltà di depositare memorie illustrative presuppone la tempestiva proposizione del controricorso da parte della parte intimata.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito

    La cassazione senza rinvio per originaria improponibilità o inammissibilità della domanda determina la caducazione integrale delle pronunce di merito relative alla domanda, comprese le statuizioni sulle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    principio della soccombenza

    Quando la cassazione senza rinvio travolge le pronunce di merito e i relativi capi sulle spese, la Corte di cassazione deve procedere a una nuova e autonoma liquidazione delle spese delle fasi precedenti, regolandole secondo la soccombenza.

  • legge n. 488/1992

    agevolazioni e contributi pubblici

    È richiamata quale base normativa dei contributi pubblici garantiti mediante le polizze fideiussorie oggetto della controversia originaria.

  • d.m. n. 147/2022

    La Corte lo indica quale riferimento per la liquidazione discrezionale delle spese processuali delle diverse fasi del giudizio.

Massime di principio

  • Il procedimento di correzione dell'errore materiale ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. è limitato alla rettifica di una fortuita e involontaria discrepanza grafica tra motivazione e dispositivo; non può essere utilizzato per contestare la portata precettiva della decisione, la sua correttezza giuridica o la liquidazione delle spese.
  • La cassazione senza rinvio per originaria improponibilità o inammissibilità della domanda travolge integralmente le pronunce di merito relative a quella domanda, comprese le statuizioni sulle spese, che non sopravvivono all'annullamento.
  • Quando la cassazione senza rinvio elimina le precedenti pronunce e i relativi capi sulle spese, la Corte di cassazione può e deve procedere a una nuova, autonoma liquidazione delle spese di tutte le fasi del giudizio, applicando il principio della soccombenza e i parametri forensi vigenti.
  • La liquidazione ex novo e distinta delle spese dei diversi gradi di merito nel dispositivo della sentenza di cassazione non costituisce duplicazione né errore materiale quando le precedenti liquidazioni siano state travolte dalla cassazione senza rinvio.
  • La parte intimata che non abbia depositato tempestivamente un formale controricorso ai sensi dell'art. 370 c.p.c. non può depositare memorie illustrative ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; la memoria eventualmente depositata è inammissibile e non entra nel thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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