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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05158/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società titolare di due rapporti di conto corrente e alcuni garanti personali avevano convenuto la banca chiedendo di accertare la nullità dei contratti bancari o, in subordine, di specifiche clausole e addebiti: interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi e di istruttoria veloce, spese varie e giorni valuta, oltre alla rideterminazione del saldo finale e alla declaratoria di usurarietà dei tassi applicati. Il Tribunale aveva respinto le domande; la Corte d’appello aveva invece riconosciuto solo la nullità originaria della clausola di commissione di massimo scoperto per indeterminatezza, ma ne aveva escluso l’efficacia pratica nel periodo successivo perché le parti l’avevano poi pattuita in modo specifico; aveva ritenuto validamente pattuite le altre commissioni, aveva dichiarato inammissibile perché nuova la doglianza sulla commissione di istruttoria veloce, e aveva accertato l’usura solo in due trimestri del rapporto, con conseguente ricalcolo. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 117 e 118 TUB e degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. per asserita indeterminatezza della clausola di CMS, per la mancata pattuizione della commissione di disponibilità fondi e per l’assenza di prova di una valida pattuizione della commissione di istruttoria veloce; con il secondo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 644 c.p., 1815 c.c. e 112 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia sulla dedotta usurarietà dei tassi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava a una nuova valutazione del merito e perché le censure non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva accertato la pattuizione scritta e la specifica determinazione delle clausole controverse, oltre a rilevare la novità in appello della censura sulla commissione di istruttoria veloce. Ha reputato infondato il secondo motivo, osservando che la Corte d’appello si era comunque pronunciata sull’usura richiamando le conclusioni della CTU, e comunque aveva implicitamente respinto la doglianza avendo rideterminato solo alcune voci del rapporto senza accogliere la pretesa usuraria. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 117 TUB

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di pattuizioni scritte e determinate delle condizioni economiche del rapporto bancario.

  • art. 118 TUB

    richiamato dai ricorrenti in tema di modifica e disciplina delle condizioni contrattuali bancarie.

  • art. 1418 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità delle clausole asseritamente indeterminate o non pattuite.

  • art. 1346 c.c.

    richiamato per il requisito della determinabilità dell’oggetto delle clausole contrattuali.

  • art. 1325 c.c.

    richiamato per i requisiti essenziali del contratto e della valida pattuizione delle clausole economiche.

  • art. 360, primo comma n. 3 c.p.c.

    richiamato quale vizio di legittimità per violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 644 c.p.

    richiamato per la dedotta usurarietà dei tassi applicati al rapporto bancario.

  • art. 1815 c.c.

    richiamato in relazione alle conseguenze civilistiche della pattuizione di interessi usurari.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare omessa pronuncia della Corte d’appello sulla domanda/usura.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito quando il giudice di appello ha già accertato, con motivazione congrua, la pattuizione scritta e la specifica determinazione della clausola contestata.
  • Una doglianza che non si confronti con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile; in particolare, non è scrutinabile la censura che ignori la statuizione di novità della domanda o dell’eccezione in appello.
  • La specifica pattuizione successiva di una voce economica del rapporto bancario può escludere la persistente rilevanza della nullità originaria dedotta sulla medesima voce, se il giudice di merito accerta che l’assetto negoziale successivo ha reso determinato il corrispettivo.
  • La deduzione di usurarietà è infondata quando la Corte territoriale ha effettivamente esaminato il tema, anche avvalendosi di consulenza tecnica, e ha concluso che il superamento del tasso soglia si è verificato solo in alcuni periodi limitati del rapporto, senza che ciò imponga l’accoglimento integrale delle pretese attoree.
  • L’omessa pronuncia non sussiste se la sentenza di merito, pur non affrontando espressamente ogni singola argomentazione, contiene una decisione incompatibile con l’accoglimento della domanda o del motivo, così da integrarne il rigetto implicito.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieInteressi usurariAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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