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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24912/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano promosso nel 2006 un giudizio amministrativo dinanzi al TAR Lazio contro il Ministero dell'Interno per conseguire rivalutazione monetaria e interessi su somme corrisposte tardivamente in occasione di inquadramenti ex art. 4 della L. n. 312/1980. Nel 2012, pendente quel giudizio, avevano ottenuto dalla Corte d'appello di Perugia un indennizzo Pinto per l'irragionevole durata già maturata. Dopo la perenzione del processo amministrativo nel 2018, chiedevano alla Corte d'appello di Roma l'equa riparazione per la durata ulteriore. La Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo operante la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. d), L. n. 89/2001, non superata da prova contraria. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., i ricorrenti denunciavano violazione della L. n. 89/2001, art. 2, e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che il loro interesse alla definizione del giudizio era stato dimostrato da reiterate istanze di prelievo e che il disinteresse a coltivare la causa era divenuto attuale solo per l'eccessiva durata del processo; in via subordinata chiedevano di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. d), L. n. 89/2001 per contrasto con l'art. 117 Cost. e con gli artt. 6 e 13 CEDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il decreto impugnato non aveva negato in via assoluta il diritto all'indennizzo in caso di perenzione del giudizio amministrativo, ma aveva deciso la domanda sulla base di un apprezzamento di merito: i ricorrenti non avevano fornito una prova contraria idonea a superare la presunzione legale di insussistenza del pregiudizio e, in concreto, non risultava provato alcun pregiudizio apprezzabile. La censura si è dunque rivelata non pertinente rispetto alla ratio decidendi, limitandosi a reiterare l'esistenza di istanze di prelievo senza confrontarsi con l'argomento della strumentalità di tali istanze. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta carente di rilevanza e comunque manifestamente infondata, poiché la norma introduce una presunzione relativa, superabile con prova contraria, e non esclude in sé il diritto all'equa riparazione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Amministrazione non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2

    disciplinante l'equa riparazione per irragionevole durata del processo; la Corte afferma che la disposizione non esclude il diritto all'indennizzo ma consente presunzioni relative di insussistenza del pregiudizio, superabili con prova contraria

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-sexies, lett. d)

    introduce una presunzione legale relativa di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata quando il giudizio amministrativo si conclude per perenzione, presunzione che può essere vinta con prova contraria

  • art. 6 CEDU

    richiamato quale parametro convenzionale a sostegno del diritto all'equa riparazione

  • art. 13 CEDU

    invocato nel dedotto contrasto costituzionale e convenzionale della norma interna

  • art. 117 Cost.

    richiamato quale parametro di legittimità costituzionale in relazione agli obblighi convenzionali

  • art. 82, comma 1, c.p.a.

    indicato come base della perenzione del giudizio amministrativo presupposto

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    la Corte precisa che non va fatta la dichiarazione sul contributo unificato, perché il procedimento è esente

Massime di principio

  • La declaratoria di perenzione del giudizio presupposto, nel sistema Pinto, non comporta automaticamente l'esclusione dell'indennizzo: opera una presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio, superabile con prova contraria sull'effettiva esistenza e consistenza del danno da durata irragionevole.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi del provvedimento impugnato e si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti già disattesa dal giudice di merito.
  • La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza se la decisione può essere definita sulla base di una autonoma ratio di merito non dipendente dalla norma censurata; comunque, una norma che introduce presunzioni relative non è di per sé incompatibile con il diritto all'equa riparazione.
  • Ai fini dell'equa riparazione, la mera produzione di atti sollecitatori del processo presupposto non basta, di per sé, a dimostrare il danno se il giudice di merito ritiene, con apprezzamento non specificamente censurato, che tali atti possano avere carattere strumentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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