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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18306/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che aveva confermato l'accertamento per IRPEF e IRAP relativo al periodo d'imposta 2016, fondato su PVC della Guardia di finanza. La contribuente ha dedotto un unico motivo formulato come violazione di legge e vizio di motivazione, contestando l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia e, conseguentemente, l'obbligo di tenuta della contabilità e la qualificazione dei redditi accertati come reddito d'impresa. Ha sostenuto che eventuali redditi prodotti avrebbero potuto semmai essere attratti in altre categorie reddituali e tassati secondo le regole dell'art. 23 TUIR. La Corte ha però rilevato che il motivo cumulava in modo promiscuo censure ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., senza specificare adeguatamente le norme asseritamente violate né il fatto storico decisivo omesso, e che si era comunque in presenza di doppia conforme.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse formulata in modo promiscuo, mescolando violazione di legge e vizio motivazionale, in contrasto con l'onere di specificità ex art. 366 c.p.c.; inoltre, anche riqualificando il motivo come violazione di legge, la ricorrente non aveva indicato in modo puntuale quali statuizioni della sentenza contrastassero con le norme richiamate. Quanto alla doglianza di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., la Corte ha osservato che non era stato individuato il fatto storico non esaminato e che, in presenza di doppia conforme, il motivo era comunque precluso se non si dimostrava la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore dell'Agenzia delle Entrate e di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., oltre al doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 162 TUIR

    definisce la stabile organizzazione come sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato.

  • art. 23 TUIR

    richiamato dalla ricorrente come criterio per la tassazione dei redditi eventualmente prodotti in Italia, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 86 TUIR

    evocato genericamente tra le norme asseritamente violate, senza specifica correlazione con la sentenza impugnata.

  • art. 151 TUIR

    evocato genericamente tra le norme asseritamente violate, senza specifica correlazione con la sentenza impugnata.

  • art. 152 TUIR

    evocato genericamente tra le norme asseritamente violate, senza specifica correlazione con la sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la denuncia di violazione di legge richiede l'indicazione specifica delle norme violate e il confronto tra il loro contenuto precettivo e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il motivo è inammissibile se non individua il fatto storico decisivo omesso; inoltre è precluso in caso di doppia conforme salvo diversa base fattuale tra primo e secondo grado.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    in caso di doppia conforme il ricorso per cassazione non può essere proposto per il vizio di cui al n. 5, salvo dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    impone l'onere di specificità dei motivi; il ricorrente deve indicare le norme asseritamente violate e raffrontarle con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione del giudizio, poi confermata dall'esito finale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 96 c.p.c.

    terzo comma; quarto comma

    applicato per la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma alla Cassa delle ammende per abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • d.m. n. 55 del 2014

    richiamato per la liquidazione delle spese processuali secondo i parametri forensi.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1972

    richiamato nel contesto della richiesta di esibizione documentale in verifica fiscale.

  • art. 52, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel contesto della richiesta di esibizione documentale in verifica fiscale.

  • d.l. n. 78 del 2010

    richiamato per le comunicazioni/spesometro da cui erano emerse operazioni imponibili della società.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentita la mescolanza di censure eterogenee ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c. sulla medesima questione: il motivo deve essere ricondotto in modo chiaro a un solo vizio, pena l'inammissibilità.
  • La denuncia di violazione di legge richiede specificità: occorre indicare le norme violate, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le affermazioni in diritto della decisione impugnata; non basta un richiamo generico a un complesso normativo.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve individuare con precisione il fatto storico decisivo non esaminato; la mera contestazione del merito o della valutazione delle prove non è sufficiente.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su ragioni fattuali diverse.
  • La qualificazione dell'attività di una società estera come operante mediante stabile organizzazione in Italia incide sulla tassazione dei redditi e sugli obblighi contabili, ma una censura su tale punto deve essere dedotta con motivi processualmente corretti e specifici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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