Cassazione Civile, Ordinanza n. 32224/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a un decreto ingiuntivo che richiamava un'operazione di cessione del credito. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che non ricorressero i presupposti per tassare la disposizione enunciata e che, comunque, non dovesse applicarsi la tassazione richiesta dall'Ufficio. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia affermando che l'enunciazione, per essere tassabile, dovesse contenere tutti gli elementi essenziali dell'atto richiamato, tali da consentirne la registrazione come atto autonomo. In cassazione l'Agenzia deduceva: (1) motivazione apparente della sentenza di appello; (2) violazione dell'art. 22 d.P.R. 131/1986 e degli artt. 1260-1265 c.c., per avere la CTR preteso un onere descrittivo eccessivo dell'atto enunciato; (3) violazione delle norme sull'enunciazione e sull'IVA, per non avere la CTR considerato che il requisito della medesimezza delle parti andrebbe inteso in senso sostanziale, comprendendo anche il cessionario del credito; (4) violazione delle norme sul processo tributario e sull'imposta di registro, sostenendo che, anche escludendo l'enunciazione, sarebbe dovuta almeno l'imposta in misura fissa sull'atto enunciante e che il principio di alternatività IVA/registro non sarebbe stato correttamente applicato. La resistente non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto solo il quarto motivo nei limiti in cui la censura riguardava l'atto enunciante (il decreto ingiuntivo), rigettando gli altri tre motivi. Ha chiarito che il requisito soggettivo dell'art. 22 d.P.R. 131/1986 richiede la identità tra le parti dell'atto enunciante e quelle dell'atto enunciato, identità che nel caso mancava, perché il decreto ingiuntivo e il contratto/cessione richiamati coinvolgevano soggetti in parte diversi. Ha inoltre ritenuto che la questione dell'alternatività IVA/registro non fosse decisiva nel giudizio, mentre ha accolto la censura relativa al fatto che il giudice tributario non poteva estendere d'ufficio la pretesa all'imposta dovuta sul decreto ingiuntivo, essendo la contestazione del contribuente limitata alla tassazione della disposizione enunciata. Per tale ragione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ex art. 382 c.p.c., limitatamente alla debenza dell'imposta di registro in misura fissa relativa al decreto ingiuntivo, compensando le spese di merito e dichiarando irripetibili quelle di legittimità.
Norme richiamate
Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.
L'imposizione sull'atto enunciato presuppone la medesimezza soggettiva tra le parti dell'atto che contiene l'enunciazione e quelle dell'atto enunciato; non è sufficiente una corrispondenza solo sostanziale o indiretta.
Richiamato come sanzione pecuniaria collegata, in via eventuale, all'atto enunciato soggetto a registrazione in termine fisso.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di alternatività IVA/registro, ma la Corte ha ritenuto la questione non decisiva nel caso concreto.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo all'imposta di registro e alla tassazione dell'atto giudiziario.
art. 8 Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986
Richiamato nel quarto motivo in tema di tassazione del decreto ingiuntivo.
Richiamati nel motivo concernente la cessione del credito e i soggetti rilevanti dell'operazione, ma non ritenuti decisivi per superare il difetto di identità soggettiva richiesto dall'art. 22 TUR.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza di merito come apparente.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come vizio di violazione di legge nei motivi secondo, terzo e quarto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato come vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato nel quarto motivo, senza che la Corte ne faccia un'applicazione autonoma decisiva.
Richiamato nel quarto motivo in rapporto al perimetro dell'operazione IVA.
Richiamato nel quarto motivo in relazione all'operazione soggetta a IVA.
art. 111, comma 2, Cost.
Utilizzato per fondare, in chiave di economia processuale e ragionevole durata, il potere della Cassazione di correggere la motivazione.
Richiamato per affermare il potere della Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando la questione è di diritto e non richiede nuovi accertamenti di fatto.
Base della cassazione senza rinvio, perché il processo non poteva proseguire sulla questione non devoluta relativa all'imposta sull'atto enunciante.
Massime di principio
- L'art. 22 d.P.R. 131/1986 richiede, per la tassazione dell'atto enunciato, che l'enunciazione avvenga in un atto intervenuto tra le stesse parti dell'atto enunciato; il requisito non può essere dilatato sino a ricomprendere soggetti solo sostanzialmente interessati all'operazione.
- Nel giudizio tributario, se la questione è di puro diritto e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza di merito quando la soluzione giuridica sia comunque corretta.
- Il giudice tributario, se annulla l'atto per ragioni sostanziali, deve rideterminare la pretesa nei limiti del petitum e dei motivi di impugnazione; non può ampliare d'ufficio l'oggetto della controversia a profili non contestati dal contribuente.
- La tassazione dell'atto enunciato e quella dell'atto enunciante sono questioni distinte: l'esclusione dell'una non implica automaticamente l'esclusione dell'altra, ma la pretesa sull'atto enunciante deve risultare effettivamente devoluta al giudizio.
- In materia di imposta di registro, l'enunciazione di un rapporto di cessione del credito all'interno di un decreto ingiuntivo non consente di tassare l'atto richiamato se manca l'identità soggettiva tra le parti dei due atti.
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