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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26000/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva escluso la debenza dell'IMU per l'anno 2012 su alcune aree di proprietà della società resistente, gravate da una servitù di uso pubblico in forza di un contratto del 20 marzo 2006. La CTR aveva ritenuto che, trattandosi di un diritto reale riconducibile all'art. 825 c.c., l'imposta non fosse dovuta. Il ricorrente ha articolato tre motivi, deducendo la falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. 504/1992 e degli artt. 825 e 1021 c.c., nonché l'omessa individuazione della ratio del prelievo tributario. La società ha resistito con controricorso e, in memoria, ha eccepito il giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza della CTP di Bergamo relativa alle medesime aree e a un'annualità successiva (2014), nella quale era stato affermato che il possesso degli immobili era stato trasferito al Comune dal 20.3.2006 e che il Comune aveva un autonomo diritto di godimento del bene.

La decisione

La Corte ha ritenuto assorbente il giudicato esterno formatosi sulla sentenza della CTP di Bergamo passata in giudicato il 16.6.2020. Tale giudicato, pur relativo all'IMU/TASI per l'anno 2014, ha fatto stato anche nel presente giudizio perché ha accertato che il Comune aveva il possesso degli immobili sin dal 20.3.2006, escludendo così il presupposto impositivo contestato per l'anno 2012. La Corte ha inoltre precisato che il giudicato poteva essere validamente fatto valere con memoria ex art. 380-bis c.p.c. e che non operava il divieto di cui all'art. 372 c.p.c., trattandosi di documento attestante un giudicato formatosi successivamente nel corso del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese sono state compensate per la sopravvenienza del giudicato rispetto alla proposizione del ricorso; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno fa stato tra le parti nel presente processo e preclude la diversa decisione sulla medesima questione sostanziale accertata con sentenza passata in giudicato.

  • art. 372 c.p.c.

    Il divieto di nuovi documenti in cassazione non impedisce la produzione del documento che attesta un giudicato formatosi successivamente alla chiusura del giudizio di merito, poiché esso non rientra tra i documenti formati nel corso del merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il giudicato esterno può essere ritualmente dedotto con memoria nel procedimento camerale di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore contributo unificato è pari a quello dovuto per il ricorso, nei casi previsti dalla norma.

  • art. 2 d.lgs. n. 23 del 2011

    Il presupposto impositivo è il possesso dell'immobile, da intendersi come correlato all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sul bene.

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1992

    Norma invocata dal ricorrente per contestare l'applicazione del regime impositivo; la Corte non ne sviluppa una autonoma interpretazione perché la controversia è decisa per giudicato esterno.

  • art. 4 d.lgs. n. 504 del 1992

    Norma richiamata dal ricorrente e dalla sentenza impugnata per la disciplina delle esenzioni; la Corte non affronta nel merito la sua corretta applicazione.

  • art. 825 c.c.

    Richiamato per il tema della riconducibilità della servitù di uso pubblico a un diritto reale, ma la Corte non si pronuncia sul punto per assorbimento.

  • art. 1021 c.c.

    Richiamato nel ricorso; la Corte non lo esamina nel merito per effetto del giudicato esterno.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno, quando interviene su un elemento costitutivo o escludente del rapporto dedotto in giudizio, vincola il giudice successivo anche se riferito a un'annualità d'imposta diversa, purché l'accertamento sia logicamente estensibile al periodo controverso.
  • In cassazione il giudicato esterno può essere dedotto con memoria e il documento che lo prova può essere prodotto anche se formatosi dopo il giudizio di merito, senza incorrere nel divieto di cui all'art. 372 c.p.c.
  • Nel contenzioso IMU il presupposto impositivo è il possesso dell'immobile, inteso come esercizio della proprietà o di altro diritto reale; un giudicato che accerti l'assenza o la diversa titolarità del possesso può rendere infondata la pretesa tributaria.
  • Quando un giudicato esterno assorbe la questione decisiva, le censure sul merito della disciplina impositiva restano prive di rilievo e il ricorso va rigettato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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