Cassazione Civile, Ordinanza n. 17692/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria: un creditore, poi succeduto/costante in forza di cessione del credito, aveva chiesto di dichiarare inefficace nei suoi confronti un atto di compravendita del 14 gennaio 2013 con cui il debitore aveva trasferito la nuda proprietà di due unità immobiliari a soggetti legati da rapporti familiari, riservandosi il diritto di abitazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo sussistenti il credito, la posteriorità dell'atto rispetto al sorgere del credito e la scientia damni. La Corte d'appello aveva respinto il gravame e confermato la revocatoria. In cassazione il debitore e le parti che avevano aderito al suo appello hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulla cessione in blocco dei crediti bancari e sulla prova della cessione, sostenendo che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non bastasse a provare l'esistenza del credito e la sua inclusione nella cessione; 2) nullità o indeterminatezza della procura speciale conferita al mandatario del cessionario per il recupero giudiziale dei crediti; 3) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., sostenendo che il credito non fosse definitivamente accertato e contestando la ricostruzione dei fatti presupposta dalla revocatoria, in particolare quanto ai trasferimenti patrimoniali e ai rapporti familiari; 4) violazione dei criteri di liquidazione delle spese, assumendo che dovesse applicarsi il valore indeterminabile e contestando anche la condanna solidale e l'entità della liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con la ratio della sentenza impugnata, fondata sulla novità delle contestazioni e sulla carenza di specificità/autosufficienza; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché devolveva al giudice di legittimità una diversa valutazione di fatti e prove, non consentita in cassazione; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non contrastava l'argomento della Corte d'appello secondo cui, ai fini della liquidazione delle spese, il valore della controversia coincide con quello del credito posto a fondamento della domanda, anche se non ancora pienamente accertato. Conseguentemente, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Le spese di cassazione sono state compensate tra il ricorrente principale e le ricorrenti incidentali per reciproca soccombenza, mentre il ricorrente principale è stato condannato a rifondere le spese alla controricorrente. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla cessione di crediti in blocco e alla rilevanza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; la Corte non entra nel merito perché reputa inammissibile la censura per novità e difetto di specificità.
Richiamato quale norma sulla cessione dei crediti; la censura è dichiarata inammissibile per le stesse ragioni di cui sopra.
Richiamato nel medesimo contesto della disciplina delle cessioni di crediti.
Richiamato come norma sull'onere della prova, ma la Corte non affronta il merito della ripartizione probatoria perché i motivi sono inammissibili o incentrati su valutazioni di fatto.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di opponibilità della cessione, senza esame di merito per inammissibilità.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di cessione del credito.
Richiamato dalla parte ricorrente con riferimento ai requisiti del contratto/negozio di cessione e alla determinabilità dell'oggetto.
Richiamato come parametro sulle prove, ma la censura è dichiarata inammissibile.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità per indeterminatezza della procura.
Richiamato in relazione alla determinatezza dell'oggetto del mandato/procura.
Richiamato dalla parte ricorrente nel motivo sulla procura speciale.
Norma di legittimità invocata per i motivi di violazione di legge, ma le censure sono dichiarate inammissibili.
Richiamato nei motivi che contestavano la ricostruzione fattuale, ma senza superare il limite del sindacato di legittimità.
Richiamato come fondamento dell'azione revocatoria ordinaria; la Corte non ne esamina l'applicazione nel merito per l'inammissibilità dei motivi.
Citato nelle doglianze incidentali, verosimilmente per l'onere della prova/efficacia probatoria, ma senza sviluppo decisorio esplicito.
Richiamato in tema di condanna alle spese di lite.
Richiamato per i parametri di liquidazione dei compensi professionali.
d.m. 37/2010
Richiamato congiuntamente al d.m. 55/2014 sulla liquidazione delle spese.
art. 24 Cost.
Invocato dalla parte ricorrente nel motivo sulle spese, senza specifico accoglimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito abbia fondato l'esito sull'eccezione di novità della deduzione o sulla mancanza di specificità del motivo.
- La contestazione sulla titolarità del credito o sulla sua inclusione in una cessione in blocco deve essere tempestiva e specifica; se non risulta ritualmente proposta nei gradi di merito, non può essere utilmente introdotta per la prima volta in cassazione.
- La dedotta invalidità o indeterminatezza di una procura speciale va scrutinata alla luce del contenuto dell'atto: se la procura indica in modo specifico oggetto, poteri e obblighi del mandatario, non può essere considerata generica solo perché il credito sottostante sia ancora contestato.
- Il sindacato di legittimità non consente di sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove; le censure che mirano solo a una nuova lettura del materiale istruttorio sono inammissibili.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della controversia può essere determinato in base al credito posto a fondamento della domanda anche se tale credito non sia ancora definitivamente accertato, non assumendo rilievo la mera contestazione sulla sua esistenza.
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