Cassazione Civile, Ordinanza n. 29439/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla registrazione di un accordo di cessione volontaria di un terreno concluso nell'ambito di una procedura espropriativa. Nell'atto erano previste due voci economiche: a) l'indennità di esproprio per il valore dei terreni trasferiti; b) una somma ulteriore per il deprezzamento della proprietà residua rimasta ai cedenti. L'Ufficio ha tassato anche la voce b) con imposta di registro proporzionale del 3% ex art. 9 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986, mentre i ricorrenti sostenevano che tale somma dovesse essere trattata come quietanza e quindi assoggettata all'aliquota dello 0,50% ex art. 6 della tariffa, oppure che fosse estranea alla base imponibile. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno censurato il diniego di esenzione dall'imposta di bollo, assumendo che l'accordo, essendo relativo a una procedura espropriativa per pubblica utilità, dovesse beneficiare dell'esenzione; hanno invocato la natura pubblicistica dell'operazione e la riconducibilità di RFI allo Stato. Con il terzo motivo hanno contestato la regolazione delle spese, sia quanto alla conferma della condanna di primo grado, sia quanto alla liquidazione delle spese in favore dell'amministrazione difesa da propri funzionari.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto corretta la tassazione della clausola relativa al deprezzamento della proprietà residua con l'imposta di registro del 3% ex art. 9 della tariffa, perché si tratta di una prestazione patrimoniale autonoma e distinta dal prezzo del bene trasferito, avente causa indennitaria ma comunque idonea a esprimere ulteriore ricchezza imponibile. Ha escluso che la clausola potesse essere qualificata come quietanza. Ha inoltre negato l'esenzione dall'imposta di bollo, osservando che l'esenzione dell'art. 22 dell'allegato B al d.P.R. 642/1972 opera solo per atti relativi a procedure espropriative promosse da amministrazioni dello Stato o enti pubblici, mentre nel caso concreto la procedura era promossa da un consorzio privato; ha anche escluso che RFI potesse essere equiparata allo Stato o a un ente pubblico ai fini dell'esenzione. Infine ha ritenuto infondate le censure sulle spese, richiamando il principio di soccombenza e la disciplina processuale tributaria che consente la liquidazione dei compensi anche quando l'amministrazione sia assistita da propri funzionari. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 44, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Per il trasferimento volontario all'espropriante nell'ambito della procedura espropriativa la base imponibile è costituita dal prezzo del trasferimento.
art. 9 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Si applica agli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, con aliquota del 3%.
art. 6 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Regola la tassazione delle quietanze con aliquota dello 0,50%; non si applica a una clausola negoziale che obbliga a pagare una somma a titolo indennitario.
art. 45 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
L'accordo di cessione volontaria nell'ambito della procedura espropriativa è un accordo procedimentale sostitutivo del decreto di esproprio e produce i relativi effetti.
art. 37 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
È il parametro per la determinazione dell'indennità di esproprio richiamato dall'art. 45 per il corrispettivo della cessione volontaria.
art. 22, comma 2, allegato B, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
L'esenzione assoluta dal bollo riguarda solo atti e documenti relativi a procedure espropriative promosse da amministrazioni dello Stato o enti pubblici.
La quietanza è dichiarazione unilaterale recettizia del creditore che riconosce di aver ricevuto il pagamento; non coincide con una clausola contrattuale che prevede un'obbligazione di pagamento.
Richiamato per le spese di lite, senza ravvisare violazione nella conferma della condanna del primo grado.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente la liquidazione del compenso anche quando la parte pubblica è difesa da un proprio funzionario o dipendente, con riduzione del 20% dell'importo complessivo.
Il principio di soccombenza giustifica la condanna alle spese.
art. 57, comma 8, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La Corte richiama il principio per cui le esenzioni fiscali vanno interpretate restrittivamente e riferite allo Stato-persona, non a soggetti solo indirettamente riconducibili all'apparato pubblico.
art. 1, comma 1-1bis, tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Richiamato nel motivo, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'esenzione invocata.
Massime di principio
- Nell'accordo di cessione volontaria stipulato nell'ambito di una procedura espropriativa, la base imponibile dell'imposta di registro va individuata nel prezzo del bene trasferito; eventuali ulteriori pattuizioni che prevedano prestazioni patrimoniali distinte e autonome sono tassabili separatamente secondo la loro effettiva natura.
- Una clausola contrattuale che preveda il pagamento di una somma per il deprezzamento della proprietà residua non è una quietanza, ma una pattuizione negoziale avente contenuto patrimoniale; pertanto non si applica l'aliquota propria delle quietanze.
- Le norme di esenzione fiscale sono di stretta interpretazione: l'esenzione dal bollo per gli atti della procedura espropriativa presuppone che la procedura sia promossa da amministrazioni dello Stato o enti pubblici, e non può essere estesa a soggetti privati o a società solo partecipate pubblicamente.
- La qualificazione di un soggetto come società a partecipazione pubblica non ne elimina la soggettività privata né lo rende automaticamente assimilabile allo Stato ai fini delle agevolazioni fiscali.
- In tema di spese processuali, la liquidazione del compenso in favore della parte pubblica difesa da propri funzionari è compatibile con la disciplina tributaria processuale e con il principio di soccombenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29418/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29420/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29421/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29422/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29425/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29427/2023 del 24/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →