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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24826/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Gli istanti avevano chiesto l'equa riparazione per la irragionevole durata di due giudizi presupposti: un giudizio civile di regolamento di confini promosso dalla de cuius contro un condominio e definito con sentenza di condanna al rilascio di una porzione di terreno, e un successivo giudizio amministrativo davanti al TAR contro il Comune per il silenzio-rifiuto su un'istanza di autotutela relativa al certificato di abitabilità dello stabile. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo: per il primo processo, che la domanda fosse tardiva perché il secondo giudizio non costituiva prosecuzione o esecuzione del primo; per il secondo, che la de cuius fosse deceduta prima del superamento della durata ragionevole e che gli eredi si fossero costituiti solo molto tempo dopo, senza maturare un indennizzo. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, la violazione della legge Pinto e dell'art. 6 CEDU, lamentando che i due giudizi dovessero essere considerati consequenziali e che, quanto al processo amministrativo, dovesse computarsi l'intera durata anche per il periodo anteriore e successivo alla morte della originaria parte, con conseguente diritto all'indennizzo iure successionis e iure proprio; hanno inoltre denunciato vizi motivazionali e omesso esame della consequenzialità dei giudizi e della durata del processo amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o manifestamente infondato il primo motivo, affermando che non vi era alcun nesso giuridico tra il giudizio civile di cognizione e il successivo giudizio amministrativo sull'autotutela, e che la sentenza delle Sezioni Unite invocata riguardava il diverso caso del cd. Pinto-bis, in cui cognizione ed esecuzione si unificano solo quando il processo presupposto è a sua volta un giudizio Pinto. Ha inoltre chiarito che il titolo edilizio e il certificato di agibilità attengono a piani diversi e non condizionano l'esecuzione della sentenza civile tra privati. Ha poi respinto il secondo motivo, correggendo la motivazione del decreto impugnato: ha ribadito che, in caso di morte della parte originaria, l'erede può ottenere l'indennizzo maturato dal de cuius solo se il termine ragionevole è già superato prima del decesso, e può ottenere iure proprio l'indennizzo solo per la durata successiva alla sua costituzione. Nel caso concreto, il decesso era avvenuto meno di un anno dopo l'inizio del giudizio e gli eredi si erano costituiti solo nel 2018, sicché sommando i soli segmenti in cui vi era una parte costituita la durata complessiva era di circa 25 mesi, inferiore al termine di ragionevolezza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese; è stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 89/2001

    L'indennizzo presuppone un'effettiva durata irragionevole del processo e un pregiudizio risarcibile; non opera come automatica pena pecuniaria.

  • art. 2-bis L. 89/2001

    Il termine di ragionevolezza va valutato sommando i segmenti processuali rilevanti in cui vi sia una parte costituita, ma solo se tale durata complessiva supera la soglia legale.

  • art. 4 L. 89/2001

    Il termine semestrale di proposizione della domanda di equa riparazione decorre secondo la definitiva conclusione del giudizio presupposto rilevante.

  • art. 5-ter L. 89/2001

    Richiamato quale sede dell'opposizione avverso il rigetto monitorio della domanda di equa riparazione.

  • art. 6 CEDU

    La tutela della ragionevole durata del processo impone un'interpretazione convenzionalmente orientata della legge Pinto, ma non una perfetta sovrapposizione con la giurisprudenza di Strasburgo.

  • art. 117 Cost.

    Evocato dai ricorrenti come parametro di conformità convenzionale, ma non ritenuto violato nella lettura adottata dalla Corte.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure per omesso esame e motivazione apparente sono state ritenute, nel caso, inammissibili o non pertinenti; il vizio ex n. 5 richiede un fatto storico decisivo, non questioni o argomentazioni.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il giudizio è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione del decreto impugnato pur confermandone il dispositivo.

  • art. 300 c.p.c.

    La morte della parte originaria determina la disciplina della successione nel processo rilevante ai fini dell'equa riparazione.

  • art. 110 c.p.c.

    La successione nel processo dell'erede produce rilevanza solo dal momento della formale costituzione degli aventi causa.

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla successione nel processo amministrativo a seguito della morte della parte.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    La doglianza di motivazione omessa o apparente è stata esclusa, poiché la Corte territoriale aveva espresso una motivazione comprensibile e coerente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Non applicato perché dagli atti risultava l'esenzione dal contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione, l'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo, non la mera contestazione della valutazione delle deduzioni difensive o delle argomentazioni del giudice.
  • Il processo di cognizione e la successiva fase esecutiva possono essere considerati unitariamente solo nei casi e nei limiti ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità e della CEDU; non ogni rapporto di collegamento funzionale tra due procedimenti consente di trattarli come unico processo presupposto ai fini Pinto.
  • Per ottenere l'equa riparazione, il ritardo deve avere inciso su una parte effettivamente esistente e costituita nel processo: dopo la morte della parte originaria, l'erede matura un indennizzo iure successionis per l'eventuale ritardo già maturato dal de cuius e iure proprio solo dalla propria rituale costituzione.
  • Quando il decesso della parte originaria interviene prima del superamento del termine di durata ragionevole e vi è un significativo intervallo prima della costituzione degli eredi, il periodo intermedio non è indennizzabile, perché manca una parte processuale che possa soffrire il pregiudizio da ritardo.
  • Ai fini dell'esecuzione di una sentenza civile tra privati, i titoli edilizi e il certificato di agibilità attengono a rapporti pubblicistici diversi e non condizionano, di regola, l'efficacia o l'eseguibilità della pronuncia tra terzi.
  • La legge Pinto non attribuisce un indennizzo automatico per il solo ritardo del processo, ma richiede la verifica di un concreto pregiudizio risarcibile e della durata irragionevole secondo i parametri interni e convenzionali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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