Cassazione Civile, Ordinanza n. 27535/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di un imprenditore agricolo per gli anni d’imposta 2005 e 2006, in relazione a IRPEF, IRAP e IVA. L’Ufficio contestava che l’attività svolta non fosse integralmente agricola, poiché riguardava trasformazione e vendita di carni e prodotti caseari realizzate in prevalenza mediante acquisto di materie prime da terzi, con conseguente disconoscimento dei benefici fiscali invocati. In appello la CTR ha confermato il rigetto del ricorso del contribuente. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe errato nel non ritenere nulla la sentenza di primo grado per carenza di motivazione, illegibilità e incomprensibilità; 2) violazione degli artt. 32 e 56-bis d.P.R. 917/1986, assumendo che la CTR avesse illegittimamente posto a suo carico l’onere di provare la prevalenza dei prodotti propri rispetto a quelli acquistati da terzi ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, la censura sull’illegibilità della sentenza di primo grado, perché il ricorrente non aveva allegato la decisione stessa e la CTR aveva già accertato la sua leggibilità; ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla pretesa incomprensibilità della sentenza d’appello, reputando non decisivo il salto logico richiamato. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha giudicato infondato: ha richiamato il principio per cui il regime fiscale agevolativo per le attività agricole connesse opera solo se ricorrono i presupposti normativi dell’art. 2135 c.c. o dell’art. 32 TUIR, e ha confermato che, in presenza di presunzioni idonee dell’Ufficio, spetta al contribuente dimostrare i presupposti applicativi del beneficio; tale prova non era stata fornita. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte esclude la nullità nei limiti dedotti.
Richiamato quale regola sulla motivazione della sentenza; non è ravvisata una violazione idonea a determinare nullità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato come vizio processuale per nullità della sentenza e del procedimento.
art. 32 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Usato per individuare i presupposti delle attività agricole e del relativo regime fiscale; se l’attività non rientra nei suoi confini, si applica il regime ordinario.
art. 56-bis d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Il regime forfettario agevolato è escluso se mancano i presupposti oggettivi e soggettivi dell’attività agricola connessa.
Costituisce il criterio generale per qualificare come connesse le attività agricole.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato per la dedotta violazione e falsa applicazione di legge sulla ripartizione dell’onere probatorio e sulla disciplina fiscale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dichiarare i presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La censura di illegibilità o carenza di motivazione della sentenza è inammissibile se non è specificamente allegato l’atto asseritamente illeggibile o carente, soprattutto quando il giudice di merito ne abbia positivamente accertato la leggibilità.
- La motivazione della sentenza d’appello non è nulla per un semplice salto logico interno se, nel complesso, consente di ricostruire la ratio decidendi e l’iter argomentativo seguito dal giudice.
- In materia di benefici fiscali per attività agricole connesse, il contribuente che li invoca deve provare la sussistenza dei presupposti applicativi previsti dalla disciplina sostanziale; tale onere non è assolto se l’Ufficio fornisce presunzioni idonee e il contribuente non le supera.
- Se l’attività concretamente svolta non è riconducibile al perimetro dell’art. 2135 c.c. o dell’art. 32 TUIR, non opera il regime fiscale forfettario agevolato di cui all’art. 56-bis TUIR e si applica il regime ordinario.
- La contestazione dell’accertamento tributario fondata su presupposti di fatto non può essere devoluta in cassazione sotto la veste di violazione di legge quando richiede un nuovo apprezzamento del merito.
- In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte deve dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
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