Cassazione Civile, Ordinanza n. 29805/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IMU relativo al periodo 1.1.2014-15.7.2014, emesso con riferimento a un immobile concesso in locazione finanziaria. Il giudizio di merito si è concluso con il rigetto del ricorso della contribuente e del successivo appello, ritenendo dovuta l'IMU al proprietario/locatore dopo la risoluzione del leasing anche se il bene non era stato ancora materialmente riconsegnato. In cassazione la società incorporante ha proposto un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza e la violazione/falsa applicazione degli artt. 8 e 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 1, comma 672, L. n. 147/2013, sostenendo che, in base all'interpretazione letterale e alla natura del leasing, il rapporto non si esaurirebbe finché il locatario mantenga la potestas utendi/fruendi del bene e che, quindi, la soggettività passiva non potrebbe tornare al locatore prima della riconsegna materiale. In via preliminare aveva anche lamentato l'irritualità della notifica della sentenza impugnata, perché effettuata in un'unica busta contenente due pronunce relative a diversi atti di appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla notifica, osservando che l'eventuale irritualità non aveva inciso sul diritto di difesa, poiché la ricorrente aveva comunque proposto regolarmente il ricorso. Nel merito ha ribadito l'orientamento secondo cui, ai fini IMU, in caso di risoluzione del contratto di leasing, il soggetto passivo torna ad essere il locatore/proprietario, anche se non abbia ancora riottenuto la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna del locatario. La ragione è che, ai fini del tributo, rileva l'esistenza di un vincolo contrattuale che giustifica la detenzione qualificata; una volta cessato il rapporto, la detenzione del bene degrada a mera detenzione senza titolo. La Corte ha quindi ritenuto che la CTR si fosse correttamente attenuta a tale principio e ha rigettato il ricorso, ponendo le spese a carico della ricorrente e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato insieme all'art. 9 per la disciplina dell'IMU; la Corte, tuttavia, fonda la decisione soprattutto sull'art. 9 e sul principio secondo cui, cessato il rapporto di leasing, la soggettività passiva torna al locatore.
art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011
Individua il soggetto passivo IMU nel locatore/proprietario in caso di risoluzione del leasing, anche se il bene non sia stato ancora materialmente riconsegnato dal locatario.
art. 1, comma 672, L. n. 147/2013
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non accoglie l'interpretazione proposta dalla contribuente e conferma la permanenza della soggettività passiva in capo al proprietario dopo la risoluzione del rapporto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata per dedurre la violazione di legge; il motivo è ritenuto infondato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato in relazione all'ulteriore importo del contributo unificato dovuto dal ricorrente.
Massime di principio
- In caso di risoluzione del contratto di leasing immobiliare, ai fini IMU il soggetto passivo torna ad essere il locatore/proprietario, senza che assuma rilievo la mancata riconsegna materiale del bene da parte del locatario.
- Nel tributo IMU, ciò che conta non è la mera detenzione di fatto del bene, ma l'esistenza di un titolo giuridico che legittimi la detenzione qualificata; cessato il titolo, la disponibilità di fatto residua integra una detenzione senza titolo non idonea a mantenere la soggettività passiva in capo al locatario.
- Una censura sulla ritualità della notificazione è infondata quando l'eventuale irregolarità non abbia concretamente inciso sul diritto di difesa della parte e il ricorso sia stato comunque tempestivamente e validamente proposto.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, le spese seguono la soccombenza e sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29775/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29776/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29777/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29778/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29779/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29780/2021 del 25/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →