Cassazione Civile, Ordinanza n. 14065/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per mansioni di custode, con più proroghe, che il lavoratore ha ritenuto illegittimo per mancanza della forma scritta delle proroghe e per la conseguente trasformazione del rapporto in tempo indeterminato. In primo grado il tribunale aveva dichiarato improcedibile il ricorso; in appello il lavoratore ha ottenuto la declaratoria di inefficacia del termine, l'accertamento della subordinazione a tempo indeterminato dal 5 ottobre 2016 e il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno ex art. 28 d.lgs. 81/2015, mentre sono state ritenute improcedibili le sole domande di condanna al pagamento di differenze retributive. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione lamentando omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sulla domanda di nullità/illegittimità del licenziamento e sulla reintegra. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo: (i) violazione dell'art. 56, comma 1, d.lgs. 159/2011, sostenendo che, dopo il sequestro preventivo delle quote e la gestione giudiziaria, il ripristino del rapporto non sarebbe stato possibile senza subentro dell'amministratore giudiziario; (ii) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso principale perché non vi era stata alcuna dedotta cessazione per licenziamento, ma solo per scadenza del termine, sicché non era configurabile l'omessa pronuncia sul licenziamento; conseguentemente ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale, trattandosi di impugnazione incidentale tardiva proposta oltre il termine di legge. La decisione si è chiusa con inammissibilità del ricorso principale, inefficacia di quello incidentale, condanna del lavoratore alle spese e contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha rilevato che la doglianza del ricorrente principale presupponeva un licenziamento mai dedotto in fatto, poiché la cessazione del rapporto era stata allegata solo come effetto della scadenza del termine apposto al contratto. Pertanto non vi era omessa pronuncia sulla domanda di nullità o illegittimità del licenziamento, perché tale domanda non era configurabile in assenza di un atto unilaterale di recesso datoriale. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale, proposto tardivamente con il controricorso oltre il termine di impugnazione, è stato dichiarato inefficace. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente principale, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
la censura per omessa pronuncia è infondata se la sentenza si è pronunciata sulle domande effettivamente proposte e la pretesa omessa decisione riguarda una questione non dedotta in fatto come autonoma domanda
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
vizio processuale denunciato per omessa pronuncia
art. 56, comma 1, d.lgs. 159/2011
richiamato dalla società per sostenere la disciplina del subentro dell'amministratore giudiziario nei rapporti pendenti dopo sequestro
spese seguono la soccombenza
compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca
art. 334, secondo comma, c.p.c.
l'impugnazione incidentale tardiva diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in presenza dei presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato dalla Corte territoriale per il diritto al risarcimento del danno derivante dall'illegittima apposizione del termine
richiamato per la tardività della costituzione e la conseguente decadenza dalle eccezioni
Massime di principio
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia comunque deciso sulle domande effettivamente proposte e la doglianza presupponga un fatto costitutivo non allegato in giudizio, come un licenziamento mai dedotto ma sostituito dalla mera scadenza del termine contrattuale.
- Se il rapporto di lavoro cessa per scadenza del termine e non per atto unilaterale di recesso del datore, non è configurabile una domanda di nullità o illegittimità del licenziamento né la correlata domanda di reintegrazione come conseguenza di un licenziamento inesistente.
- L'impugnazione incidentale tardiva proposta con il controricorso diviene inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento dell'esame dei motivi incidentali.
- Ai fini della condanna alle spese e del contributo unificato aggiuntivo, la soccombenza va riferita alla sola parte che ha proposto il ricorso principale dichiarato inammissibile, restando irrilevante la mancata trattazione dell'impugnazione incidentale tardiva.
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