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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29983/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Gli eredi di un ex direttore generale di azienda ospedaliera hanno chiesto il risarcimento del danno per la cessazione anticipata dell’incarico rispetto alla scadenza naturale del rapporto, sostenendo che la risoluzione fosse illegittima e lesiva del legittimo affidamento, nonché la corresponsione della quota di retribuzione di risultato per gli anni di incarico. La Corte d’appello aveva escluso ogni responsabilità della pubblica amministrazione, ritenendo che la cessazione automatica dell’incarico fosse conseguenza diretta di una legge regionale di riordino del servizio sanitario che aveva soppresso le precedenti aziende e ne aveva istituite di nuove, con impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c.; quanto alla retribuzione di risultato, aveva ritenuto non provata la perdita di chance. In cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell’art. 3-bis d.lgs. 502/1992, dell’art. 1223 c.c. e degli artt. 97 e 98 Cost., per errata qualificazione della domanda risarcitoria e per mancato riconoscimento della tutela dell’affidamento; 2) violazione degli artt. 1223 e 2729 c.c. per la valutazione sulla mancata prova della chance di conseguire la retribuzione di risultato; 3) violazione dell’art. 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in una riorganizzazione legislativa del servizio sanitario regionale con soppressione delle vecchie aziende e accorpamento in nuove strutture, la cessazione automatica dell’incarico dirigenziale è giustificata dalla sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione, con applicazione della disciplina privatistica del contratto dirigenziale e dell’art. 1463 c.c.; ha respinto il secondo motivo dichiarandolo inammissibile sia per difetto di specificità e localizzazione delle prove richiamate, sia perché volto in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa degli intimati. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3-bis d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato nel primo motivo per contestare la qualificazione giuridica della cessazione dell'incarico nel quadro del riordino del servizio sanitario regionale

  • art. 1223 c.c.

    richiamato sia a fondamento della domanda risarcitoria sia nel motivo sulla retribuzione di risultato, ma la Corte non vi ha ravvisato violazioni decisive

  • art. 97 Cost.

    invocato dal ricorrente in relazione all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione, ma ritenuto inconferente rispetto alla fattispecie di soppressione degli enti

  • art. 98 Cost.

    invocato nel primo motivo, senza esito favorevole per i ricorrenti

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale richiamata per il vizio di violazione di legge dedotto nei tre motivi

  • art. 1463 c.c.

    ritenuto applicabile al contratto dirigenziale di diritto privato; la sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione determina la risoluzione del rapporto

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel motivo sulla perdita di chance; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non correttamente formulata e diretta a rivalutare il merito

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiamato per il principio di specificità e localizzazione delle censure e delle prove, violato nel secondo motivo

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese; la Corte ha ribadito che la valutazione è discrezionale del giudice di merito

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    richiamati per giustificare l'omissione di una rinnovazione della notificazione ritenuta inutile ai fini della ragionevole durata del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel contratto di conferimento dell'incarico di direttore generale di una struttura sanitaria pubblica, quando una riforma legislativa sopprime gli enti esistenti e ne istituisce di nuovi mediante accorpamento e riorganizzazione, la cessazione automatica dell'incarico può costituire effetto legittimo della sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione e determinare la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1463 c.c.
  • La tutela del legittimo affidamento e il richiamo ai principi di imparzialità e buon andamento non impediscono, di per sé, gli effetti estintivi di una riforma organizzativa generale che incida sull'ente e non solo sulla persona del dirigente preposto.
  • La deduzione di un vizio di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove; il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità e localizzazione delle censure, indicando in modo preciso gli atti e i documenti rilevanti.
  • La liquidazione delle spese di lite, inclusa la compensazione totale o parziale per giusti motivi, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
  • In presenza di rigetto del ricorso e di mancata attività difensiva degli intimati, può essere esclusa la rinnovazione di formalità notificatorie inutili ove ciò sia coerente con il principio di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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