Cassazione Civile, Ordinanza n. 23360/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di presentazione di DOCFA per una variazione dell'immobile dovuta alla diversa distribuzione degli spazi interni. L'ufficio ha confermato il classamento già attribuito, rideterminando classe e rendita catastale. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, con tre motivi, che: 1) l'avviso fosse carente di motivazione perché riportava soltanto i dati catastali variati rispetto a quelli denunciati, in violazione della disciplina speciale e dello Statuto del contribuente; 2) la ristrutturazione con redistribuzione interna degli spazi avrebbe dovuto comportare una variazione del classamento, con aggiornamento di classe e categoria catastale, e quindi la CTR avrebbe errato nel negare tale effetto; 3) la sentenza di primo grado sarebbe nulla per violazione del principio di immutabilità del giudice naturale, poiché l'intestazione indicava un collegio diverso da quello davanti al quale si era tenuta l'udienza di discussione.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha respinti. Ha ritenuto che, nella specie, il riclassamento fosse conseguenza di una diversa valutazione economica dell'unità immobiliare da parte dell'amministrazione, senza immutazione dei dati fattuali esposti nella dichiarazione di variazione; pertanto, era sufficiente una motivazione essenziale dell'avviso, con indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Ha poi respinto anche il terzo motivo, osservando che la nullità per mutamento del collegio sussiste solo se vi sia stato effettivo mutamento dei giudici che hanno discusso e deliberato, mentre la diversa indicazione nell'intestazione della sentenza ha solo valore indiziario e, in difetto di prova contraria, può dipendere da errore materiale emendabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 58, L. 23 dicembre 1996, n. 662
Nel riclassamento catastale la motivazione dell'atto può essere modulata in relazione alla tipologia del potere esercitato; quando non mutano i dati fattuali dichiarati, è sufficiente l'indicazione degli elementi oggettivi e della classe attribuita.
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di motivazione va letto in modo funzionale rispetto alla natura dell'atto impositivo e alla concreta possibilità per il contribuente di difendersi.
art. 20, R.D.L. n. 652/1939
Richiamato dal ricorrente come base della disciplina catastale; la Corte lo considera nel quadro della procedura di classamento e riclassamento dell'unità immobiliare.
Richiamato dal ricorrente nel contestare l'esito sul classamento catastale.
artt. 40 ss. Reg. n. 1142/1949
Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sulla variazione catastale conseguente alla redistribuzione interna degli spazi.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla procedura DOCFA e alla rettifica del classamento.
art. 132, comma 2, n. 1, c.p.c.
La nullità per incertezza sulla composizione del collegio sussiste solo se non sia possibile identificare con certezza i componenti del giudice che ha deliberato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di avviso di accertamento catastale, l'obbligo di motivazione è soddisfatto, quando il riclassamento segue alla dichiarazione del contribuente e non vi sia modificazione dei dati fattuali, con l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuite, purché tali elementi consentano al destinatario un'adeguata difesa.
- Quando il riclassamento deriva da una diversa valutazione economica dell'immobile e non da un mutamento degli elementi di fatto dichiarati, non è necessario un apparato motivazionale particolarmente esteso; la motivazione deve invece essere più approfondita solo se l'Amministrazione rettifica o disattende specifici elementi fattuali della dichiarazione.
- La diversa distribuzione degli spazi interni, di per sé, non implica automaticamente una variazione del classamento se, alla luce delle caratteristiche complessive dell'immobile e del contesto in cui esso si colloca, non risultano modificati i presupposti sostanziali del precedente classamento.
- La nullità della sentenza per difetto di corrispondenza tra il collegio che ha discusso la causa e quello che ha deliberato richiede la prova di un effettivo mutamento della composizione del collegio; una mera discordanza nell'intestazione della sentenza non è sufficiente, potendo integrare un errore materiale.
- In caso di contestazione sulla composizione del collegio giudicante, il verbale di udienza ha valore di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso; incombe alla parte che deduce la nullità l'onere di provare l'effettiva incertezza sulla identità dei componenti del collegio.
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