Cassazione Civile, Ordinanza n. 34656/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un diniego di rimborso di accise relativo all’anno d’imposta 2012. La società aveva chiesto la restituzione di somme versate in eccedenza; l’Amministrazione aveva opposto la decadenza ex art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva respinto l’appello della società ritenendo applicabile il termine biennale di decadenza, decorrente dall’ultimo pagamento del 18/06/2012, e quindi tardiva l’istanza del 06/10/2015. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria (art. 360, n. 4 c.p.c.), sostenendo che il giudice di merito avesse richiamato in modo incoerente decisioni di legittimità tra loro non convergenti; con il secondo motivo ha denunciato violazione/falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995 e dell’art. 2946 c.c., assumendo che il termine biennale di decadenza riguarderebbe solo l’indebito pagamento di accise, mentre nel caso di versamenti dovuti che generano un credito da dichiarazione dovrebbe operare la prescrizione decennale. La Corte ha tuttavia ricostruito il sistema delle accise sui prodotti energetici, affermando che il credito da eccedenza dei versamenti non è immediatamente rimborsabile durante il rapporto, perché prima opera il meccanismo di detrazione nei versamenti successivi; solo alla chiusura del rapporto, con l’ultima dichiarazione di consumo, il credito si cristallizza come indebito oggettivo e da quel momento decorre il termine biennale per chiedere rimborso. Poiché dal ricorso risultava che il rapporto era cessato nel 2018 e quindi la domanda era stata proposta prima della chiusura del rapporto, la richiesta di rimborso era comunque non proponibile in quella fase.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della motivazione della sentenza impugnata, ritenendo che la CTR avesse comunque chiarito la propria ratio decidendi. Ha inoltre corretto la motivazione di merito, affermando che, in materia di accise, il rimborso del credito da eccedenza non può essere chiesto prima della definizione del rapporto tributario; pertanto, pur essendo errato il ragionamento della CTR sulla decadenza biennale, il dispositivo di rigetto era corretto perché la domanda era stata proposta in un momento in cui il rapporto era ancora in corso. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha deciso nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della società contro il diniego di rimborso. Ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
prevede un termine biennale di decadenza per l’istanza di rimborso, ma la sua decorrenza, nel sistema delle accise sui prodotti energetici, opera dalla definitiva chiusura del rapporto e dall’ultima dichiarazione di consumo
non si applica al credito da eccedenza di accise quando il rapporto è ancora in corso, perché prima della chiusura non vi è ancora un credito rimborsabile in via autonoma
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria
art. 26, comma 13, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto
indica che, durante il rapporto, l’eccedenza si recupera mediante detrazione nei versamenti successivi e non tramite rimborso immediato
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di porre a carico del ricorrente soccombente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico spese di giustizia
Massime di principio
- In materia di accise sui prodotti energetici, il credito maturato per eccedenza dei versamenti non è immediatamente rimborsabile durante il rapporto, ma deve essere prima assorbito tramite detrazione nei successivi acconti, secondo il meccanismo previsto dalla disciplina speciale.
- Il diritto al rimborso del credito da eccedenza si consolida solo alla definitiva chiusura del rapporto tributario, coincidente con l’ultima dichiarazione di consumo; solo da tale momento decorre il termine biennale per proporre l’istanza di rimborso.
- Prima della definizione del rapporto, la domanda di rimborso del credito da accise non è utilmente proponibile, anche se il contribuente abbia versato somme superiori al dovuto.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire l’iter logico della decisione; non basta, invece, che il giudice abbia richiamato precedenti giurisprudenziali ritenuti poi non perfettamente pertinenti.
- In cassazione, se il dispositivo di rigetto risulta comunque corretto per una diversa ragione giuridica emergente dagli atti, la Corte può confermare la decisione correggendone la motivazione ai sensi del principio della c.d. motivazione corretta.
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