Sentenza del 23/09/2020 n. 19336 - Corte di Cassazione
Contributo in conto impianti - Illecitamente ottenuto - Tassazione - Ammissibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione fiscale relativa all'anno 2005 per il recupero a tassazione di un contributo in conto impianti ex l. n. 488/1992 ritenuto indebitamente percepito in conseguenza dell'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; l'Amministrazione ha riclassificato il contributo come sopravvenienza attiva imponibile per cassa, ha disconosciuto i costi ritenuti indeducibili e ha negato la detrazione IVA.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti della S.G. s.r.l. (poiché la società ha definito integralmente i carichi tramite le procedure di definizione agevolata). Ha invece trattato il ricorso degli ex soci e ha cassato in parte la sentenza impugnata: ha accolto parzialmente i motivi riguardanti la corretta qualificazione fiscale del contributo e la deducibilità dei costi, stabilendo che il contributo in conto impianti destinato all'acquisto di beni ammortizzabili conserva tale natura anche se percepito illecitamente e deve essere tassato secondo il principio di competenza (in correlazione con le quote di ammortamento), e che i costi relativi a prestazioni effettivamente rese sono in linea di principio deducibili anche se supportati da fatture emesse da soggetti soggettivamente inesistenti, salvo prova del coinvolgimento consapevole del contribuente nella frode; ha invece confermato la legittimità, nei restanti aspetti, dell'avviso di accertamento (compresa la ricostruzione di ricavi non contabilizzati e il diniego della detrazione IVA per la partecipazione alla frode). Spese compensate.
Norme richiamate
legge n. 488/1992 (contributi per investimenti nel settore turistico-alberghiero)
Il contributo erogato ex lege per finalità di acquisizione di beni ammortizzabili costituisce contributo in conto impianti e mantiene tale natura ai fini fiscali se destinato a beni strumentali, indipendentemente dalla modalità illecita o lecita della percezione.
art. 14, comma 4, legge n. 537/1993
art. 14, comma 4, L. 24 dicembre 1993, n. 537
Rende tassabili come redditi le utilità derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecite, ma richiede che il provento sia inquadrabile in una categoria di reddito prevista dall'art. 6 TUIR; non autorizza di per sé la riqualificazione della natura del reddito rispetto a quanto indicato dalla contabilità e dal principio di competenza.
art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993
art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537
Disciplina la deducibilità dei componenti negativi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti: l'acquirente può dedurre i costi (anche se consapevole) salvo che essi contravvengano ai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità; la norma può incidere sulla deducibilità dei costi ma non sulla natura del contributo in conto impianti.
art. 88 del D.P.R. n. 917/1986 (ex art. 55)
Distinzione tra contributi in conto capitale e contributi in conto impianti: i contributi destinati all'acquisizione di beni ammortizzabili sono contributi in conto impianti e concorrono al reddito mediante quote di ammortamento secondo il principio di competenza, non come sopravvenienze attive.
art. 6, TUIR (classificazione delle categorie di reddito)
Per l'applicazione dell'art. 14, comma 4, il provento illecito deve essere inquadrabile in una delle categorie di reddito previste dall'art. 6; la tassazione segue la disciplina propria della categoria di reddito individuata.
art. 19, D.P.R. n. 633/1972
Norma rilevante in tema di detrazione IVA: la detrazione può essere negata al cessionario/committente quando è provata la partecipazione o la consapevolezza dell'inserimento dell'operazione in un meccanismo fraudolento; l'assenza di diritto alla detrazione può derivare anche da negligenza nella verifica.
art. 1 e art. 2, D.Lgs. n. 74/2000 (reati tributari)
Rilevanza penale dell'inesistenza soggettiva delle fatture; tuttavia la relativa decisione penale non vincola automaticamente il giudice tributario che usa regole probatorie autonome.
art. 163 TUIR e art. 67 DPR 600/1973
art. 163 TUIR; art. 67, D.P.R. n. 600/1973
Riferimenti normativi citati in tema di divieto di doppia imposizione e di determinazione del reddito, utilizzati dalla ricorrente ma ritenuti non assorbenti rispetto all'analisi di natura e competenza del contributo.
art. 360, 115, 112 cod. proc. civ. (giudizio di cassazione e valutazione probatoria)
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5; art. 115; art. 112 c.p.c.
Principi processuali: la Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito sulla valutazione delle prove; i vizi di omessa motivazione e violazione delle regole probatorie richiedono la puntuale indicazione del fatto storico omesso o dell'errore di diritto.
Massime di principio
- Se un contributo ex lege è destinato all'acquisto di beni ammortizzabili (contributo in conto impianti), conserva la sua natura fiscale e deve concorrere al reddito secondo il principio di competenza (quota di ammortamento), anche se la percezione è avvenuta in modo illecito.
- La qualificazione del provento (competenza vs. cassa; contributo in conto impianti vs. sopravvenienza attiva) dipende dalla destinazione economica del contributo e dalla tecnica contabile adottata, non dalla illegittimità della percezione.
- I costi documentati da fatture emesse da soggetti soggettivamente inesistenti possono rimanere deducibili ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, salvo che il contribuente abbia partecipato consapevolmente o con negligenza grave alla frode; la detrazione IVA invece può essere negata se è provata la partecipazione o la consapevolezza del meccanismo fraudolento.
- La prova della fittizietà del fornitore e della consapevolezza del committente può essere fatta anche per via presuntiva mediante elementi oggettivi specifici; l'Amministrazione non gode di automatismi probatori né il giudicato penale assolve automaticamente in sede tributaria.
- L'art. 14, comma 4, rende tassabili i proventi illeciti solo se inquadrabili in una categoria di reddito prevista dall'art. 6 TUIR; non crea nuove modalità di tassazione né sostituisce le regole ordinarie (es. competenza/ammortamento).
- In caso di definizione agevolata/estinzione dei carichi da parte della persona giuridica, il giudizio può estinguersi per quella parte; i singoli soci possono tuttavia proseguire e ottenere pronunce favorevoli su profili a loro riferibili.
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