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Sentenza

Sentenza del 23/09/2020 n. 1953 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio contestava in sede di accertamento per il 2011 la mancata determinazione/trasferimento della riserva tecnica ULAE a carico dei riassicuratori, richiamando l'art. 37, commi 1, 5 e 11 del D.Lgs. 209/2005 e l'art. 111 del DPR n. 917/1986 per la determinazione della variazione fiscale (Rilievo IRES). In sede di prima fase era stato poi definito in conciliazione solo il rilievo IVA (art. 21 DPR n. 633/72). L'Ufficio ha quindi impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato il rilievo IRES chiedendone la riforma.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando la decisione della CTP che aveva annullato il rilievo IRES. Il Collegio ha ritenuto che la società non abbia tratto alcun vantaggio fiscale dal mancato trasferimento della riserva ULAE ai riassicuratori: la riserva risulta iscritta in bilancio ed è stata sottoposta a tassazione; applicando la metodologia prospettata dall'Ufficio per il 2011 si sarebbe ottenuta una variazione fiscale negativa (a favore della società) pari a E. -876.991,00. Inoltre il comportamento dell'Amministrazione è risultato contraddittorio rispetto al controllo 2012, in cui la stessa condotta non era stata contestata. Per questi motivi l'appello è stato dichiarato infondato, spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private)

    Il Collegio ha ritenuto che non sussistesse l'obbligo di trasferire anticipatamente la componente ULAE ai riassicuratori prima della manifestazione del sinistro e che l'applicazione invocata dall'Ufficio non fosse idonea a dimostrare un vantaggio fiscale per la società.

  • DPR 917/1986 (TUIR)

    Invocato dall'Ufficio in correlazione all'art.37 del D.Lgs. 209/2005 per la qualificazione fiscale della riserva; il Collegio non ha ritenuto corretta la ricostruzione dell'Amministrazione alla luce dei bilanci e dell'effettiva imposizione della riserva in capo alla società.

  • DPR 633/1972

    Norma richiamata con riferimento al rilievo IVA originario (omessa fatturazione). Tale rilievo è stato definito in conciliazione e quindi non era oggetto del giudizio d'appello relativo al punto IRES.

Massime di principio

  • La riserva ULAE non va necessariamente trasferita al riassicuratore in fase di cessione del rischio prima che il sinistro si manifesti; è plausibile mantenere la componente in bilancio fino alla realizzazione dell'onere.
  • Per legittimare un accertamento in materia di variazioni fiscali l'Ufficio deve dimostrare che il contribuente abbia effettivamente tratto un vantaggio fiscale; la sola contestazione formale non è sufficiente se dalle scritture emergono imponibilità e tassazione della componente.
  • Comportamenti difformi dell'Amministrazione su annualità diverse (in cui la stessa condotta non è stata contestata) possono compromettere la contestazione successiva o essere valutati come contraddittori dal giudice.
  • La presenza della componente in bilancio e la sua tassazione nel periodo sono elementi rilevanti a favore del contribuente nell'opporsi a ricostruzioni dell'Ufficio che ipotizzano trasferimenti di costi non sostenuti.
  • La definizione consensuale di altri rilievi (es. IVA) non impedisce al giudice di esaminare e decidere autonomamente sulla correttezza delle contestazioni residue (es. IRES); tuttavia l'elemento probatorio e la coerenza dell'Amministrazione restano determinanti.

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