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Sentenza

Sentenza del 23/09/2020 n. 583 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Diniego di rimborso - arricchimento indebito - istanza di rimborso - tempestività - art. 38, D.P.R. n. 602/73 - si applica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la decisione di primo grado: ha ritenuto tempestiva l'istanza di rimborso (applicando il termine di decadenza di 48 mesi dall'art. 38 DPR n. 602/1973), ha qualificato il pagamento come indebito poiché riferito a un obbligo tributario inesistente (atto emesso verso società già cancellata) e ha disposto il rimborso. Le spese di giudizio sono state compensate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti chiesero il rimborso per indebito (euro 33.126,12) pagato il 05/02/2010 in esecuzione di un accertamento IVA (anno 2002) notificato il 10/09/2009 alla società C.C. Srl. Tale società risultava cancellata dal Registro delle Imprese il 21/01/2009 e quindi, secondo i ricorrenti, l'obbligazione tributaria era inesistente e l'atto impositivo privo di efficacia. L'istanza di rimborso fu presentata il 22/05/2014 e contestata dall'Agenzia che la riteneva tardiva, richiamando il termine previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.

Norme richiamate

  • art. 38, D.P.R. n. 602/1973

    termine di decadenza di 48 mesi dal pagamento

    applicazione del termine quadriennale per le istanze di rimborso per pagamento indebito; il termine decorre dalla data del pagamento effettuato dal privato

  • art. 21, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato dall'Agenzia per sostenere la tardività della domanda; la CTR ha ritenuto che, nel caso di indebito, prevale il regime di decadenza previsto dall'art. 38 DPR 602/73 e non il termine di cui all'art. 21

  • art. 6, comma 2, D.Lgs. 218/1997

    richiamato in relazione alla procedura di accertamento con adesione che ha portato alla definizione dell'atto e al relativo pagamento; ciò non esclude il diritto al rimborso in caso di inesistenza dell'obbligazione tributaria

Massime di principio

  • Quando una somma viene pagata da privati (anche ex soci) per un'obbligazione tributaria risultata inesistente, il pagamento è qualificabile come indebito e dà diritto al rimborso.
  • Per le domande di rimborso per indebito si applica il termine di decadenza di 48 mesi dall'art. 38 DPR 602/1973; dunque la tempistica va calcolata dalla data del pagamento, non dal momento della notifica dell'atto impositivo.
  • La circostanza che il pagamento sia stato effettuato in sede di definizione (accertamento con adesione) non esclude la successiva azione di rivalsa per indebito se l'obbligazione si rivela inesistente.
  • Se l'atto impositivo è stato emesso verso una società già cancellata dal Registro delle Imprese (o comunque estinta), l'obbligo tributario può essere considerato inesistente e il soggetto che ha pagato senza poteri di rappresentanza può avere diritto al rimborso.
  • In situazioni analoghe è importante documentare la cancellazione della società, la titolarità del pagamento, la modalità e le date di versamento, e proporre tempestivamente l'istanza di rimborso entro i 48 mesi dal pagamento.
  • Differenziare tra termini e rimedi: il termine per impugnare un atto (es. art. 21 D.Lgs. 546/1992) non coincide necessariamente con il termine per chiedere il rimborso per indebito; valutare sempre quale regime temporale è applicabile alla fattispecie concreta.
  • La compensazione delle spese è possibile: anche quando il rimborso è riconosciuto, il giudice può decidere per la compensazione integrale o parziale delle spese di lite.

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