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Sentenza

Sentenza del 23/09/2020 n. 184 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia

Accertamento - "collaborazione volontaria" o "voluntary disclosure" - natura - accertamento con adesione - impugnabilità - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto che la "collaborazione volontaria" che si traduce nell'adesione all'accertamento mediante versamento costituisce un accertamento con adesione, di natura negoziale (dichiarazione di volontà) e non un mero atto di scienza. Pertanto l'accertamento così definito non è soggetto a impugnazione ordinaria e non può essere integrato o modificato né dall'Ufficio né dal contribuente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disciplina e natura della cosiddetta "collaborazione volontaria" o "voluntary disclosure": se l'adesione alla proposta di accertamento, formulata dall'Agenzia delle Entrate in sede di inviti al contraddittorio, viene formalizzata mediante il versamento delle somme accertate, tale evento configura un accertamento definito con adesione. Si discuteva se tale atto fosse impugnabile o modificabile.

Norme richiamate

  • Accertamento con adesione - principio giurisprudenziale

    L'accertamento con adesione è qualificato come atto negoziale (dichiarazione di volontà) e non come atto amministrativo impugnabile nei termini ordinari; ne consegue l'inderogabilità della definizione raggiunta tramite adesione, salvo vizio insanabile del consenso.

Massime di principio

  • La "collaborazione volontaria" consistente nell'adesione all'accertamento proposta dall'Ufficio mediante pagamento equivale a un accertamento con adesione e, come tale, non è impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione.
  • Una volta perfezionata l'adesione (anche tramite pagamento), l'atto assume natura negoziale: non può essere integrato o modificato né dall'Amministrazione né dal contribuente, salvo che non emerga un vizio del consenso (es. errore, dolo, violenza) in grado di determinare la nullità o annullabilità dell'atto negoziale.
  • In presenza di proposte di accertamento il contribuente che intenda conservare la possibilità di contestazione dovrebbe evitare l'adesione/versamento e valersi dei rimedi processuali a disposizione, oppure valutare azioni straordinarie (es. impugnazione per violazione di norme imperative o per vizi della procedura) se ricorrono i presupposti.
  • Dal punto di vista interpretativo, gli atti di adesione devono essere trattati come negozi giuridici: le regole del diritto civile sui vizi del consenso sono rilevanti per valutare la possibile annullabilità o nullità dell'atto.
  • L'Ufficio non può unilateralmente reintegrare o modificare un accertamento definitivamente definito con adesione, salvo che vi sia riconoscimento di un vizio che renda l'atto inefficace.

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