Sentenza del 23/09/2020 n. 1955 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione relativo a imposta catastale e ipotecaria per la rideterminazione del valore di un immobile oggetto di compravendita nel 2014. I ricorrenti, in qualità di acquirente e utilizzatore, hanno contestato l'utilizzo dei valori OMI e dei listini FIMAA come rappresentativi del valore di mercato del singolo immobile, sostenendo l'adeguatezza della perizia stragiudiziale prodotta e del valore indicato nell'atto di compravendita. L'Ufficio aveva determinato il valore tramite una media aritmetica fra valori OMI, valori FIMAA e capitalizzazione del reddito di locazione desunto da un sito di compravendite (Idealista).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato integralmente la sentenza di primo grado: il metodo adottato dall'Ufficio è stato ritenuto non convincente e incompleto perché non ha tenuto conto della specificità dell'immobile; la perizia stragiudiziale delle parti è stata ritenuta più aderente al reale valore di mercato e il valore da essa indicato è stato confermato (pur superiore al prezzo di compravendita). Spese compensate.
Norme richiamate
DPR n. 131/1986 art. 51
Richiamato in prospettiva di legittimità della liquidazione, con la precisazione che l'avviso di liquidazione non può fondarsi esclusivamente sul confronto con le quotazioni OMI; occorrono presunzioni gravi, precise e concordanti per determinare il valore venale in comune commercio.
DPR n. 131/1986 art. 52
Richiama i metodi eventuali per la determinazione del valore; la Commissione osserva che i metodi indicati (comparativo, patrimoniale, capitalizzazione) possono essere utilizzati ma non possono sostituire l'istruttoria specifica sul bene quando si tratta di valori medi non riferiti alla singola unità.
Cass. Sez. 5, Sent. n. 21813/2018
Giurisprudenza consolidata secondo cui le quotazioni OMI non costituiscono prova automatica del valore venale in comune commercio e non possono da sole giustificare l'avviso di liquidazione; occorre valutare le specificità dell'immobile e fondare l'accertamento su presunzioni gravi, precise e concordanti.
Circolare Agenzia delle Entrate 16/E del 28.4.2016
Richiamata dalle parti per sostenere che i valori OMI/FIMAA costituiscono un punto di riferimento iniziale che deve essere integrato da idonea istruttoria per la riferibilità al singolo immobile.
Massime di principio
- Le quotazioni OMI e i listini FIMAA sono indicatori utili ma vanno considerati solo come punto di partenza; non sono prova automatica del valore venale di un singolo immobile.
- Ogni valutazione fiscale del valore di mercato deve considerare la specificità dell'immobile (tipologia, stato manutentivo, ubicazione, consistenza, destinazione d'uso) e motivare perché i valori medi siano riferibili a quella specifica unità.
- La capitalizzazione del reddito desunta da portali di annunci non ha di per sé maggiore oggettività rispetto a una perizia giurata e deve essere supportata da elementi che ne giustifichino l'applicazione al caso concreto.
- Una perizia tecnica, ben motivata e antecedente alla compravendita, può prevalere su metodi basati su medie statistiche se dimostra congruamente la riferibilità del valore al singolo bene.
- Per l'Agenzia è necessario fondare le rettifiche su presunzioni gravi, precise e concordanti; l'uso di indicatori statistici senza integrazione istruttoria può rendere l'atto illegittimo.
- In assenza di adeguata specificazione e comparazione, è possibile la conferma del valore indicato dalla parte privata e la compensazione delle spese processuali.
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