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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09289/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall’uso, da parte di una società operante nel settore della moda, del nome di una persona celebre in relazione a tre calzature commercializzate connessamente a tale nome. I ricorrenti, quali soggetti legati familialmente alla titolare originaria del diritto al nome, chiedevano il risarcimento dei danni per uso non autorizzato del nome e la contraffazione di marchi registrati recanti quel nome, oltre all’inibitoria dell’uso dei segni distintivi. La Corte d’appello aveva respinto l’appello principale ritenendo: lecita l’utilizzazione del nome per una calzatura sulla base di un accordo intervenuto con una fondazione familiare; non lesivi gli altri accostamenti, perché aventi funzione meramente descrittiva e informativa; inammissibile la domanda di contraffazione di due marchi comunitari, perché proposta tardivamente; infondato l’appello incidentale della società sulla lite temeraria. In cassazione i ricorrenti hanno articolato undici motivi, deducendo: violazione delle norme sul diritto al nome e sul ritratto per avere ritenuto lecita l’utilizzazione pubblicitaria del nome senza consenso; mancata considerazione della revoca del consenso; travisamento della prova e motivazione apparente in relazione alla documentazione contrattuale e al catalogo; omesso esame di fatti decisivi; violazione delle norme sull’interpretazione contrattuale; erronea declaratoria di inammissibilità della domanda di contraffazione dei marchi comunitari; omessa considerazione della notorietà del nome; violazione del diritto europeo in tema di marchio. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi all’uso del nome, osservando che la tutela del nome copre anche utilizzazioni commerciali indebite, ma impone un bilanciamento tra diritto all’identità personale, libertà d’impresa e interesse informativo; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente distinto tra la calzatura per la quale esisteva un accordo autorizzativo e le altre due, per le quali aveva ritenuto prevalente la funzione descrittiva/informativa dell’uso del nome. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili per novità della questione, per difetto del paradigma del vizio denunciato, per la preclusione della doppia conforme, o perché miravano a contestare l’apprezzamento di merito e l’interpretazione del contratto, non sindacabili in cassazione se supportate da una plausibile lettura delle risultanze. È stata confermata anche la statuizione di inammissibilità della domanda sui marchi comunitari, qualificata come domanda nuova e tardiva rispetto all’originaria domanda riferita a un diverso marchio. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 7 c.c.

    riconosce il diritto di reagire contro l’uso indebito del nome altrui e di ottenere la cessazione della lesione, oltre al risarcimento del danno

  • art. 8 c.c.

    estende la legittimazione alla tutela del nome anche a chi, pur non portandolo, abbia un interesse fondato su ragioni familiari meritevoli di protezione

  • art. 10 c.c.

    richiamato in collegamento alla tutela contro l’uso non autorizzato del nome e dell’immagine a fini commerciali

  • artt. 96-98 l. 22 aprile 1941, n. 633

    utilizzati in parallelo alla disciplina del nome per valutare l’uso dell’immagine e le scriminanti informative, scientifiche, didattiche o culturali

  • art. 97 l. 22 aprile 1941, n. 633

    indica le ipotesi in cui la divulgazione dell’immagine può essere lecita senza consenso, se non reca pregiudizio alla persona ritratta

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per dedurre travisamento della prova, ma la censura è stata reputata inammissibile perché rivolta al merito della valutazione probatoria

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per lamentare motivazione apparente; la Corte ha escluso un vizio motivazionale denunciabile, trattandosi di critica alla valutazione delle prove

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    l’omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    la doppia conforme preclude il motivo per omesso esame di fatti decisivi e controversi

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la violazione dei canoni ermeneutici specificamente individuata e motivata

  • artt. 163 e 183 c.p.c.

    richiamati per sostenere l’ammissibilità della domanda di contraffazione come mera modificazione; la Corte ha invece qualificato la domanda come nuova e tardiva

  • art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.

    invocato per sostenere la tempestività della domanda modificata, ma ritenuto non decisivo perché si trattava di domanda fondata su fatti costitutivi diversi

  • art. 8, terzo comma, c.p.i.

    richiamato per sostenere la tutela del nome notorio; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per novità della questione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e il deposito di memoria

Massime di principio

  • La tutela del nome non si esaurisce nella repressione dell’usurpazione, ma si estende a qualunque uso indebito idoneo a ledere l’identità personale o a pregiudicare lo sfruttamento economico del nome stesso.
  • L’uso del nome o dell’immagine altrui in un contesto commerciale non è automaticamente illecito: occorre un bilanciamento tra diritto all’identità personale, libertà d’impresa e interesse informativo, potendo l’uso essere lecito quando la finalità descrittiva o informativa prevalga su quella promozionale.
  • Nei casi in cui l’utilizzazione di un segno personale sia sorretta da un accordo specifico, la verifica dell’illecito deve partire dal contenuto e dall’estensione dell’autorizzazione contrattuale effettivamente risultante dagli atti.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure sulla valutazione delle prove, sull’apprezzamento dei documenti o sull’interpretazione plausibile del contratto in vizi di violazione di legge o motivazione apparente.
  • Il motivo per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la sentenza di merito sia conforme nei due gradi di merito e ricorra la c.d. doppia conforme, salvo specifiche eccezioni non dedotte.
  • Una domanda di contraffazione riferita a un marchio diverso, con diverso ambito di tutela e non menzionato nell’atto introduttivo, integra domanda nuova e non mera precisazione o modificazione della domanda originaria.
  • L’impugnazione non è ammissibile per contestare rationes decidendi svolte ad abundantiam su questioni di merito, quando la decisione sia stata assunta su un autonomo rilievo di inammissibilità della domanda o del motivo.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneDiritto d'autoreImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàGiudicato

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