Cassazione Civile, Ordinanza n. 07624/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento del Presidente del Tribunale che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato. La ricorrente, difensore e anche beneficiaria del patrocinio insieme all'altra parte assistita, sosteneva che il giudice avesse erroneamente applicato al processo civile l'art. 91 del d.P.R. n. 115/2002, norma formalmente collocata nel titolo dedicato al processo penale, in violazione del divieto di analogia; inoltre deduceva che la revoca dell'ammissione al patrocinio non poteva derivare dal caso concreto perché l'art. 112 d.P.R. n. 115/2002 prevede ipotesi tassative di revoca e questa fattispecie non vi rientra. Con un ulteriore motivo censurava la pretesa creazione di una presunzione legale di non abbienza e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non vi fosse base probatoria per ritenere onerosità dell'incarico al secondo difensore e per inferirne la capacità economica della beneficiaria. La questione sostanziale era se, nel patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, la nomina di due difensori comporti la cessazione dell'efficacia dell'ammissione e quindi l'inammissibilità della domanda di liquidazione dei compensi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi 1 e 3, affermando la continuità con il proprio precedente orientamento secondo cui il patrocinio a spese dello Stato attribuisce il diritto alla nomina di un solo difensore e la nomina di un secondo difensore fa cessare gli effetti dell'ammissione, con conseguente inammissibilità della domanda di liquidazione dei compensi. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché le considerazioni del giudice di merito sulla presunzione di abbienza costituivano obiter dictum, non decisivo ai fini della ratio decidendi. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa delle amministrazioni intimate; è stato altresì dichiarato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione nel patrocinio a spese dello Stato
richiamato come norma processuale dell'opposizione proposta
"chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore"
letto come previsione generale che consente la nomina di un solo difensore nel patrocinio a spese dello Stato
richiamato per la disciplina della liquidazione dei compensi al difensore
richiamato per la disciplina della liquidazione dei compensi al difensore
"esclusione dal patrocinio"; "se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia"
considerato espressione di un principio generale applicabile a tutti i processi, non solo al penale
richiamato dalla ricorrente come norma sulle ipotesi tassative di revoca dell'ammissione al patrocinio
art. 14 preleggi
invocato per sostenere il divieto di analogia nell'applicazione di norme penali al processo civile
invocato per censurare la pretesa costruzione di presunzioni da parte del giudice
invocato per censurare la pretesa costruzione di presunzioni da parte del giudice
richiamato nel motivo di ricorso relativo alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nei primi e terzi motivi
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
base del vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto con il secondo motivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dichiarare l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la facoltà di nomina del difensore è limitata a un solo difensore; la nomina di un secondo difensore fa cessare gli effetti dell'ammissione al beneficio e impedisce la liquidazione dei compensi a carico dell'Erario.
- La disposizione che prevede l'esclusione dal patrocinio quando il richiedente è assistito da più di un difensore ha portata generale e si applica anche al processo civile, pur essendo collocata nel titolo dedicato al processo penale.
- Quando la questione decisiva è risolta sulla base di una ratio autonoma, eventuali ulteriori argomentazioni del giudice di merito che non incidono sulla decisione hanno valore di obiter dictum e non sono idonee a fondare un vizio di omesso esame decisivo.
- La revoca o l'inefficacia del patrocinio può discendere direttamente dalla legge per effetto di una sopravvenuta situazione incompatibile con il beneficio, senza necessità di ricondurre il caso a una distinta ipotesi tassativa di revoca.
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