Cassazione Civile, Ordinanza n. 35257/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito per violazione del litisconsorzio necessario originario. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado, che dovrà integrare il contraddittorio nei confronti della socia pretermessa e poi riesaminare il merito della controversia. Non sono stati esaminati i motivi di ricorso nel merito, essendo assorbiti dalla rilevata nullità processuale.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società di persone e una socia avevano impugnato separatamente avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2013, con cui veniva rideterminato il maggior reddito della società e, per riflesso, quello dei soci. La CTP, riuniti i giudizi, aveva accolto i ricorsi e annullato gli atti; la CTR aveva poi riformato parzialmente la decisione, confermando gli avvisi nella parte relativa ai costi ritenuti non inerenti o non di competenza. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma la Corte ha rilevato preliminarmente la violazione del litisconsorzio necessario: un'altra socia, titolare del 50%, non era stata parte dei gradi di merito, mentre pendeva un separato contenzioso a suo carico. La questione era dunque se il giudizio potesse proseguire senza la partecipazione di tutti i soci e della società, trattandosi di accertamento unitario del reddito di società di persone con imputazione automatica ai soci.
Norme richiamate
art. 14 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nei giudizi tributari relativi ad accertamenti unitari su redditi di società di persone e soci, la controversia deve svolgersi con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; la mancata integrazione del contraddittorio determina nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
l'imputazione automatica del reddito della società ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili fonda l'unitarietà dell'accertamento e il litisconsorzio necessario tra società e soci.
art. 40 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
l'unicità dell'atto di accertamento relativo ai redditi della società di persone supporta la configurazione di un presupposto unitario dell'obbligazione tributaria nei confronti di società e soci.
la celebrazione del giudizio senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari viola il principio del contraddittorio.
art. 111 Cost.
la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati incide sul giusto processo e determina nullità del giudizio.
Massime di principio
- Nei giudizi aventi ad oggetto la rettifica del reddito di società di persone e dei soci, l'accertamento ha natura unitaria e la controversia investe inscindibilmente tutti i soggetti coinvolti; pertanto società e soci devono partecipare al medesimo processo, salvo questioni personali.
- La mancata partecipazione di anche uno solo dei litisconsorti necessari integra una nullità dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e impone la cassazione con rinvio per l'integrazione del contraddittorio.
- Il giudice di primo grado, ove riscontri la mancata partecipazione di tutti i soggetti necessari, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio; in alternativa, se possibile, può disporre la riunione di ricorsi separatamente proposti.
- La mancata notifica dell'avviso di accertamento a tutti i soggetti interessati non impedisce la configurazione del litisconsorzio necessario, essendo sufficiente che il ricorso investa i fatti comuni sulla base dei quali è stato determinato il reddito della società.
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