Cassazione Civile, Ordinanza n. 21371/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un motociclista agiva contro il Comune chiedendo il risarcimento dei danni subiti per la caduta dalla moto, che assumeva essere stata causata da un dosso rallentatore su strada comunale non adeguatamente segnalato, privo di manutenzione e di altezza non conforme. Il Tribunale accoglieva la domanda ex art. 2051 c.c. e la Corte d'appello, in un primo momento, confermava. A seguito di cassazione con rinvio, la Corte d'appello rivalutava nel merito le risultanze istruttorie, ritenendo che il dosso fosse segnalato, sostanzialmente visibile e non causalmente collegato alla caduta, che veniva invece reputata più verosimilmente dovuta a una condotta imprudente del conducente. Il ricorrente ha proposto due motivi per cassazione: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 e 2967 c.c., degli artt. 143 c.d.s. e 179, comma 5, d.p.r. 495/1992, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che il giudice di rinvio avesse erroneamente ritenuto regolare il dosso nonostante l'altezza, la mancata segnalazione adeguata, l'usura delle strisce rifrangenti, il cono d'ombra e l'assenza di ulteriori segnali; con il secondo ha dedotto ancora violazione di legge e omesso esame, sostenendo che il giudice d'appello avesse escluso il nesso causale e, di fatto, invertito l'onere della prova ex art. 2051 c.c., che sarebbe invece gravato sul custode per il fortuito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha affermato che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era formulata in modo inidoneo perché non indicava correttamente un fatto storico decisivo omesso, ma contestava la valutazione delle risultanze istruttorie; inoltre, ha escluso la denunciabilità del preteso travisamento della prova nei termini prospettati. Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che il giudice di rinvio non aveva invertito l'onere probatorio, ma aveva correttamente applicato il principio secondo cui, nell'azione ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento lesivo, prova ritenuta mancata in fatto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nell'azione contro il custode, il danneggiato deve provare il fatto dannoso, il nesso causale e il danno; il custode si libera provando il caso fortuito. Nel caso concreto è stato ritenuto mancato il nesso causale tra la cosa e la caduta.
Richiamato come norma di responsabilità aquiliana, ma non ritenuto decisivo perché la corte di merito ha escluso in fatto il collegamento causale tra strada e sinistro.
Il ricorrente lo ha invocato per sostenere un preteso errore nell'onere della prova; la Corte ha rilevato che il giudice di merito non ha invertito tale onere.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la circolazione a destra fosse rilevante nella dinamica del sinistro; la doglianza è stata ritenuta inidonea a scalfire l'accertamento di fatto.
art. 179, comma 5, d.p.r. 495/1992
Invocato per contestare la regolarità tecnica del dosso rallentatore; la censura è stata considerata una richiesta di rivalutazione del merito.
Richiamato per dedurre un errato apprezzamento delle prove; la Corte ha escluso che la doglianza integrasse un vizio denunciabile in cassazione nei termini prospettati.
Richiamato per contestare la valutazione probatoria del giudice d'appello; la Corte ha ribadito che non è consentito sostituire in cassazione una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ha qualificato le censure come in realtà dirette a contestare il merito, e ha ribadito i limiti del vizio ex n. 5, richiamando il paradigma dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Richiamato per sottolineare l'onere del ricorrente di indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta e il luogo processuale della sua deduzione.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione all'onere di depositare gli atti e i documenti necessari a fondamento del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare l'esistenza della cosa, il danno e il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo; solo dopo tale prova incombe sul custode dimostrare il caso fortuito.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa, perché l'apprezzamento del materiale istruttorio appartiene al giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se sia indicato un fatto storico decisivo effettivamente trascurato, non quando si contesti la diversa valutazione di elementi istruttori già esaminati.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per mascherare una critica alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- Non vi è inversione dell'onere della prova quando il giudice di merito, pur richiamando l'art. 2051 c.c., accerti in fatto che il danneggiato non abbia dimostrato il nesso causale tra cosa e sinistro.
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